USO IMPROPRIO DEL SOLAIO CONDOMINIALE

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-10-2015, n. 20339

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30090/2008 proposto da:

M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCUMVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell’avvocato ANNA CASTAGNOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARDAROPOLI SERGIO;

– ricorrente –

contro

R.M., MA.GI., S.D.C.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4 (ST PERNO, CREMONESE & ASSOCIATI), presso l’avvocato & VALENZA ELENA DE MATTEIS FERDINANDO MARIA, rappresentati e difesi dagli avvocati LANDOLFI GUGLIELMO, CARLO SANTAGATA DE CASTRO;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3045/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 2/9/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Landolfi Guglielmo difensore dei controricorrenti che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo, l’assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Svolgimento del processo

La causa pende dal 1987. E’ stata avviata dal Condominio di Via (OMISSIS) contro M.P., per denunciare la modificazione dello stato dei luoghi attuata dal condomino mettendo in comunicazione un unico vano al quarto piano, di cui egli era proprietario, con il sottostante appartamento facente parte dell’edificio attiguo, avente ingresso da via (OMISSIS).

Il convenuto ha resistito sostenendo che le unità immobiliari facevano parte di unico condominio.

La domanda è stata respinta dal tribunale di Napoli nel 1991 e dalla Corte di appello nel 1994.

Nel 1998 la sentenza 6069/98 della Corte di Cassazione ha accolto per quanto di ragione il ricorso dei condomini m.g. e Ma.Gi. e ha dichiarato assorbito quello incidentale di M..

Ha ritenuto che il collegamento era illegittimo perchè determinava un uso da parte del sig. M. non consentito dall’art. 1102 c.c., in quanto certamente maggiore e più intenso di quello derivatogli dall’essere proprietario del vano di via (OMISSIS).

La Corte di appello di Napoli nel novembre 2000 ha confermato il rigetto del gravame.

La Corte di Cassazione con sentenza 20202/2004 ha nuovamente cassato la sentenza della Corte di appello di Napoli.

Ha ritenuto che quest’ultima avesse stravolto il senso della sentenza del 1998, perchè la verifica circa l’esistenza da tempo immemorabile di un collegamento tra le due unità immobiliari di proprietà M. doveva essere fatta sul presupposto che il collegamento tra le due unità immobiliari determinava un uso non consentito ex art. 1102 c.c..

La Corte di appello aveva Invece ritenuto in sè legittime le opere realizzate dal convenuto “al di fuori della misura e nei limiti sopraindicati, specificamente posti dalla sentenza rescindente”.

A seguito della seconda cassazione, la Corte di appello di Napoli si è pronunciata per la terza volta nel settembre 2008, con sentenza notificata il 16 ottobre 2008.

Ha dichiarato illegittime le opere di collegamento del vano di via (OMISSIS) con l’unità immobiliare di via (OMISSIS).

Ha osservato che dal collegamento, effettuato dal convenuto, tra l’unità di insignificante valore condominiale con l’altra, era derivato per i condomini di Via (OMISSIS) uno sproporzionato ingiustificato aggravio, perchè egli godeva i servizi di quel condominio.

Ha sottolineato l’autonomia della destinazione dei due cespiti, perchè, ferma l’unità strutturale, i cespiti di via (OMISSIS) risultano gestiti con criteri autonomi rispetto a quelli aventi accesso da via (OMISSIS).

Ha condannato M. a ripristinare l’integrità del solaio, scegliendo se conservare la via di accesso soltanto interna al vano superiore, in tal caso chiudendo l’accesso esterno al vano della via (OMISSIS), oppure conservare tale accesso esterno, eliminando contemporaneamente qualsiasi collegamento tra il vano e il sottostante appartamento.

Ha fissato in Euro 100 il risarcimento dei danni.

M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15.12.2008.

I tre condomini Ma., R. e S.D.C. hanno resistito con controricorso.

Nel settembre 2014 è stata disposta notificazione al Condominio di via (OMISSIS), che è rimasto intimato.

Motivi della decisione

2) Per due volte la Corte di appello ha ritenuto legittima l’opera di collegamento tra la casa M. di via (OMISSIS) e la piccola unità immobiliare di via (OMISSIS). Perte due volte la Cassazione ha annullato tale statuizione.

Con la terza pronuncia la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l’illegittimità del sistema di collegamento tra i due vani.

2.1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 392, lamentando che la Corte di appello abbia considerato irrilevante (sentenza, pag. 4, in principio) la indagine sulla condizione della preesistente botola di comunicazione tra le due unità immobiliari, che era invece oggetto dell’accertamento richiesto dalla prima sentenza della Corte di Cassazione.

La doglianza è infondata.

La sentenza 6069/98 in accoglimento del ricorso degli attori ha stabilito che il collegamento volto a consentire un uso più intenso della cosa comune era illegittimo.

Ha rinviato al giudice di merito il compito di verificare se però detto collegamento preesistesse da tempo immemorabile, in considerazione della botola cui aveva fatto riferimento il convenuto nel ricorso incidentale.

La sentenza qui impugnata ha eseguito la valutazione che le era richiesta.

Ha infatti considerato le opere eseguite, descritte nella prima sentenza di appello.

Ha stabilito che la botola era da considerare un mero accessorio funzionale allo sbocco dall’appartamento sul terrazzo.

Ha ritenuto che da una serie di elementi documentali era da escludere che il collegamento preesistente avesse originariamente le caratteristiche e soprattutto la funzione che il convenuto gli aveva voluto imprimere, cioè di far diventare l’ingresso di via (OMISSIS) il principale accesso per l’appartamento che ricadeva nella parte di condominio avente accesso da via (OMISSIS).

In tal modo la Corte di appello ha fatto venir meno le ragioni di quello scrupolo che aveva indotto la Corte di Cassazione nella prima sentenza e ha ritenuto che nulla si opponesse alla adozione delle conseguenze volute dalla Cassazione quando aveva giudicato illegittimo il collegamento denunciato dagli attori.

Vi è stata dunque fedele e coerente esecuzione dei dettami del giudice di legittimità, dettami che non erano stati rispettati dalla seconda sentenza di appello, cassata perchè aveva svolto nuova autonoma valutazione circa la legittimità dell’opera denunciata.

3) Trova in questo modo rigetto anche il secondo motivo, che denuncia vizi di motivazione e sostiene che la Corte avrebbe omesso tutti gli accertamenti e le valutazioni relative alla preesistenza del collegamento.

Come si è detto, la Corte di appello ha infatti dato conto della consistenza del collegamento preesistente, mirando opportunamente alla verifica che le era richiesta: stabilire se l’appartamento della scala di via (OMISSIS) godesse originariamente di un accesso da via (OMISSIS) tale da far ritenere che le nuove modifiche non avessero creato un uso più intenso delle parti comuni relative a questo ingresso.

Rispetto a questa verifica sono irrilevanti e comunque non decisive le circostanze indicate nel motivo di ricorso, relative per lo più alla compenetrazione e ai collegamenti tra le due parti del caseggiato.

E’ stata infatti la stessa sentenza di questa Corte del 1998 a determinare che vi è unicità del condominio, sicchè l’indagine da eseguire – ed eseguita – atteneva soltanto alla preesistenza di un collegamento paragonabile a quello denunciato, restando superfluo ogni elemento di contorno o la riconsiderazione della complessiva situazione condominiale.

4) Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1118.

Il ricorrente si duole del fatto che sia stato inibito al proprietario di un appartamento facente parte di un complesso condominiale unitario di fare uso di una scala di accesso che serve solo alcuni appartamenti del medesimo complesso.

Trattasi di censura inammissibile, in quanto volta a far modificare o correggere quanto dalla Corte di Cassazione stabilito definitivamente nel 1998, allorchè ebbe ben presente la condizione unitaria del condominio e tuttavia considerò illegittima l’opera nuova di cui ancora qui si discute alla luce dei principi desunti dall’art. 1102 c.c..

Va in proposito ribadito che ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola sia il giudice di rinvio sia la stessa Corte di cassazione, nel senso che, qualora sia nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di rinvio, deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato e applicato da detto giudice, senza possibilità di modificarlo. (Cass. 10037/01).

5) Anche il quarto motivo è infondato.

Esso concerne le statuizioni relative agli obblighi gravanti sul sig. M. a seguito dell’accertamento di illegittimità delle opere eseguite: eliminazione del collegamento ovvero chiusura dell’accesso esterno alla scala che reca all’ingresso di via (OMISSIS).

Secondo parte ricorrente vi sarebbe stata violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perchè la richiesta formulata inizialmente concerneva la chiusura dell’accesso che del solaio che delimitava il complesso condominiale di via (OMISSIS), mentre l’esistenza di un unico condominio avrebbe dovuto portare al rigetto della domanda perchè fondata su un presupposto errato.

La diversità tra il bene cui si era chiesto di intervenire (“manufatto comune di delimitazione del perimetro condominiale” e il bene su cui si è statuito di intervenire (solaio intermedio di proprietà esclusiva”) configurerebbe il vizio denunciato.

La censura è priva di pregio per due considerazioni: la prima risiede nella già ricordata circostanza che l’unicità del condominio denominato (OMISSIS) è stata già valutata dalla prima sentenza di questa Corte e non è stata ritenuta di ostacolo all’enunciazione del principio e all’accoglimento del ricorso della parte odierna resistente.

La seconda è data dalla circostanza che l’oggetto della pretesa era chiaramente determinato dalla richiesta di far cessare l’indebito uso dell’accesso al “ripostiglio” di via (OMISSIS) come ingresso principale dell’appartamento avente originariamente accesso da via (OMISSIS).

Questa interpretazione della domanda è chiara dalle sentenze di legittimità e da quella di merito qui impugnata.

Le modalità per la realizzazione dell’inibitoria accolta non sono individuative della domanda e sono state, con una dose di originalità, rimesse dalla Corte di appello alla scelta dell’obbligato, odierno ricorrente, tra due alternative.

Ciò evidenzia che quanto si aveva di mira, con la domanda e con la sentenza di accoglimento, è il conseguimento del risultato inequivocabilmente richiesto.

Non vi è stata quindi ultrapetizione.

6) Da rigettare è infine anche la censura relativa alla liquidazione – in Euro 100 – del danno arrecato ai condomini.

Secondo parte ricorrente, in assenza di prova la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere respinta.

La Corte di appello avrebbe errato nel liquidare il danno “equitativamente”.

La censura non merita accoglimento.

E’ vero infatti che il dispositivo qualifica il risarcimento come “somma equitativa simbolica”, espressione inusitata ed evocativa di concetti che sono usati impropriamente.

Tuttavia la motivazione offerta sottrae la sentenza alla critica per violazione dell’art. 114 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Consta infatti che il danno è stato ritenuto esistente, perchè costituito dal maggior transito, ritenuto indebito, per le parti comuni. In mancanza di specifici elementi per una maggior quantificazione, è stato apprezzato nell’importo minimale secondo un apprezzamento corrente in relazione ai rapporti condominiali (la lesa condominialità, afferma la Corte di appello).

Si è quindi rientrati nell’alveo di un accertamento effettivo e di una determinazioni razionalmente motivata, sì da escludere che sussistano le violazioni di legge denunciate.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori e spese di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2015

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CONDOMINIO E SOPRAELEVAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 4.11.2015, n. 22555

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. conveniva in giudizio L.V., con cui aveva a suo tempo acquistato da C.S., un’area edificabile in piazza …, sulla quale entrambi avevano successivamente edificato una palazzina costituita da due appartamenti in via …, lamentando che L.V. aveva realizzato sulla terrazza di copertura, nella parte sovrastante la sua proprietà un tetto il cui colmo era posto a metri 3,90 di altezza rispetto alla preesistente terrazza, costruzione dannosa per l’edificio costituente unica struttura, e, comunque, illegittima per violazione dell’art. 1117 c.c. e delle norme antisismische e chiedendo la demolizione, i danni e le spese.

Il processo interrotto più volte per la morte delle parti si concludeva con sentenza n. 170 del 20.5.2002 di rigetto delle domande attoree.

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza 9.11.2010, in accoglimento dell’appello di (eredi di S.G.)  nei confronti di (eredi di L.V.), in riforma dichiarava l’illegittimità della costruzione a copertura del tetto e ne ordinava la demolizione condannando le appellate alla eliminazione delle infiltrazioni ed alla ricostruzione del muro come descritto dal Ctu nonché alla ricostruzione del prospetto architettonico a confine, compensando le spese dei due gradi, sul presupposto dell’unitarietà strutturale dei due immobili, dell’accertato carico ulteriore del 31,5%, del convincente rilievo del ct di parte appellante circa l’applicazione del punto C.9.1.1.a del D.M. LL.PP. 24.1.1986 in tema di adeguamento sismico e non del punto C.9.1.1.b applicato dal Ctu, dell’impossibilità degli appellanti di coprire a loro volta la parte di terrazzo di loro pertinenza perché non potrebbero essere operati ulteriori carichi.

Ricorrono le L.V. con sette motivi, resistono gli S.G., che hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano: 

1) violazione degli artt. 1227, 2909 c.c., 324, 329, 342 c.p.c. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la decisione di primo grado sia stata impugnata nei suoi punti essenziali mentre il giudice di primo grado aveva accertato la mancanza di condominialità e l’atto di appello aveva dedotto essere ininfluente tale caratteristica; 
2) violazione degli artt. 1227, 2909 c.c., 324, 329, 342 c.p.c. per violazione del giudicato non esistendo alcun edificio condominiale; 

3) vizi di motivazione in ordine al riferimento al D.M. LL.PP 24.1.1986; 

4) vizi di motivazione sempre in ordine al D.M. citato avendo il genio civile ritenuto conforme a legge l’intervento di adeguamento strutturale; 

5) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., del DM LL.PP. 24.1.1986 in ordine all’affermazione che il diritto delle appellate trasfuso nell’atto di divisione non è abrogato ma non può essere esercitato in danno degli altri proprietari finitimi in forza dell’unità strutturale e del pericolo alla staticità; 

6) vizi di motivazione posto che il Ctu aveva riferito che allo stato non si notavano elementi per ricondurre le infiltrazioni ai lavori eseguiti; 

7) violazione degli artt. 1120, 1127, 2909 c.c., 324 c.p.c. in ordine alla alterazione del decoro architettonico.

Osserva questa Corte Suprema:

La Corte di appello, come dedotto, ha sancito l’unitarietà della struttura, l’aggravamento del carico e l’impossibilità degli altri proprietari di operare a loro volta una sopraelevazione.

Questa specifica ratio decidendi non è compiutamente ed analiticamente censurata.

La prima censura riferisce del motivo di appello sulla ininfluenza del carattere della condominialità ma non dimostra la decisività della doglianza rispetto ad una sentenza che si fonda sulla unità strutturale della costruzione e sul pericolo alla staticità.

La seconda invoca un inesistente giudicato, in ogni caso ininfluente sulla asserita esclusione della condominialità.

I dedotti vizi di motivazione in ordine al D.M.LL.PP 24.1.1986 tendono ad un riesame del merito ed è irrilevante che i lavori siano stati autorizzati dal Genio civile trattandosi di profilo pubblicistico che non incide sui rapporti tra privati e sull’affermato pericolo alla staticità, deduzione che consente di rigettare il terzo, quanto e quinto motivo.

Il sesto motivo va rigettato perché la sentenza riferisce di un accertamento del Ctu, con adeguato calcolo di probabilità, circa il riferimento delle infiltrazioni ai lavori ed analogamente va respinto il settimo motivo avendo la sentenza richiamato l’accertamento peritale.

Le censure tendono ad un riesame del merito senza dedurre circostanze decisive a suffragio delle tesi esposte e contestano genericamente l’accertamento in fatto riportato in atti, senza ribaltare la decisione assunta.

Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese, liquidate in curo 3700 di cui 3500 per compensi oltre accessori di legge.