Benefici prima casa per due alloggi accorpati

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 24.1.2018, n. 1810

Rilevato
(omissis)
che M.B. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta di registro, ipotecaria e catastale, per l’anno 2010;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Tariffa, parte prima, allegato al DPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto – con riguardo alle agevolazioni prima casa per un’unità da fondere con quella a suo tempo acquistata dalla M.B. – che il requisito della residenza dovesse essere integrato con riguardo alla singola unità immobiliare e l’accorpamento catastale fra le due unità dovesse necessariamente avvenire entro diciotto mesi dall’acquisto della seconda;
che, col secondo, la ricorrente assume omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dal “fatto-indice” che la fattispecie in esame non costituiva oggetto di specifiche disposizioni di legge;
che l’Agenzia non si è costituita;
che il primo motivo è fondato;
che secondo il nucleo essenziale della pronunzia impugnata “la M.B. al momento in cui ha ricevuto l’avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia (22/3/2013), nonostante fossero decorsi 26 mesi dall’acquisto, non aveva né trasferito la propria residenza nel secondo immobile acquistato, né aveva riunito lo stesso immobile ove era residente facendone un’abitazione unica, circostanza che le avrebbe consentito di fruire dell’agevolazione fiscale”;
che la suddetta affermazione è erronea in punto di diritto;
che, per un verso, il requisito necessario per fruire dell’agevolazione che si perfeziona ove il contribuente abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, vale ovviamente in caso di acquisto di immobile in altro Comune, diverso da quello di residenza (Sez. 5, n. 14399 del 07/06/2013);
che, per altro verso, i benefici per l’acquisto della “prima casa”, possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell’acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell’immobile così “unificato” (Sez. 5, n. 6613 del 23/03/2011);
che, in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall’art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l’acquisto della prima casa, possono essere conservati ove la finalità, dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici, che con riferimento all’imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell’atto (Sez. 5, n. 10011 del 29/04/2009);
che la CTR – arrestandosi alla constatazione che, all’atto del ricevimento dell’avviso di liquidazione, erano decorsi ventisei mesi dall’acquisto – ha omesso di indagare se nel maggior termine di tre anni la contribuente avesse o meno completato i lavori;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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Utilizzo delle colonne d’aria nel condominio

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 20.4.2018, n. 9877

Fatti di causa
1. R.D., proprietario di un magazzino in …, ha convenuto innanzi al tribunale di Roma A.B., condomino dell’edificio ivi sito, il quale, trasformando due finestre in porte, aveva realizzato e poi ampliato un balcone in ferro e metallo appena sopra il tetto del sottostante e confinante magazzino dell’attore; ha chiesto la condanna del convenuto alla rimozione dell’opera, lesiva del diritto di proprietà e del decoro architettonico dello stabile in quanto priva di autorizzazione condominiale, nonché il risarcimento del danno, anche per le provocate infiltrazioni idriche. Nel costituirsi, A.B. ha dedotto la legittimità dell’opera, in quanto uso della colonna d’aria comune ex art. 1102 cod. civ. pur essendo sottostante terreno esclusivo del R.D., e in riconvenzionale ha chiesto accertarsi l’usucapione del diritto allo stendere panni e condannarsi la controparte all’abbassamento della soglia del magazzino nel rispetto della distanza ex art. 907 cod. civ.
2. Con sentenza depositata il 3.11.2008 il tribunale di Roma ha accolto la domanda di R.D. di ripristino dello stato dei luoghi per essersi con la pedana esercitata un’illegittima servitù, con rigetto della domanda risarcitoria; ha rigettato le domande riconvenzionali.
3. Adìta da A.B., con sentenza depositata l’11.7.2012 la corte d’appello di Roma ne ha rigettato l’impugnazione.
3.1. A sostegno della decisione, la corte locale ha considerato l’insussistenza di alcuna ultrapetizione, avendo R.D. agito a tutela della sua proprietà su cui si protendeva illegittimamente il balcone-pedana, essendo la colonna d’aria soprastante il magazzino di proprietà del signor R.D. e non parte condominiale. (omissis)
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.B. su quattro motivi, illustrati da memoria previa costituzione di nuovo difensore. Ha resistito con controricorso R.D.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1102, 1117 e 1120 [rectius, 1102] cod. civ., 132, secondo comma n. 5 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Si deduce l’erroneità dell’affermazione della corte d’appello secondo cui sarebbe stata creata una servitù illegittima sulla colonna d’aria sovrastante l’immobile di proprietà del signor R.D., trattandosi di preesistente fruizione di aria e luce da parte di tutti i condòmini del latistante fabbricato dalla colonna d’aria unitariamente sovrastante il capannone e il cortile, godimento ampliabile in intensità ex art. 1102 cod. civ. con il solo limite di non impedire il pari uso degli altri condòmini, potendo l’aggetto realizzato paragonarsi ad apertura di battenti di finestre.
(omissis)
1.2. Il motivo, poi, è infondato quanto alla censura di violazione di norme in tema di comunione e condominio. Invero, fermo che, con incensurabile apprezzamento in fatto, i giudici di merito hanno ritenuto che, mentre il cortile è parte comune del condominio cui partecipa il ricorrente ex art. 1117 cod. civ., il magazzino appartenente al R.D. sia invece bene in proprietà esclusiva di quest’ultimo, in essa inclusa la soprastante colonna d’aria (p. 4-5 sentenza impugnata), è fuor di luogo l’invocazione di disciplina – quale quella dell’art. 1102 cod. civ. relativa all’uso delle cose comuni – non confacente rispetto a detto accertamento operato dalla corte territoriale, solo genericamente e inammissibilmente censurato (v. supra sub 1.1.) con deduzione in fatto (l’essere il cortile e il capannone, secondo il ricorrente, un bene unitario) non sottoponibile al giudice di legittimità.
Nel caso di specie, infatti, correttamente e senza incorrere in alcuna violazione delle norme indicate la corte territoriale ha rilevato l’illegittimità di un manufatto considerato come invasivo della proiezione verso l’alto del capannone esclusivo dell’odierno controricorrente. Nessun rilievo, in tale ambito, trattandosi d’invasione di colonna d’aria altrui, ha la deduzione del ricorrente per la quale, posto che su essa già aprirebbero finestre del condominio, si tratterebbe di uso meramente più intenso della medesima veduta. A prescindere, infatti, dai profili fattuali qui non deducibili in ordine alla premessa dell’argomentazione (esistenza di finestre aprenti sulla medesima colonna d’aria), può rilevarsi come – stante l’altruità del bene su cui si protende l’aggetto – non può predicarsi, in un contesto in cui non si tratta di uso di cosa comune ma, al limite, di servitù su cosa aliena, la legittimità di un uso più intenso (consentito per le cose comuni nei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ.), essendo al contrario nel quadro della disciplina delle servitù sancito il divieto di innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente (art. 1067 cod. civ.); e in tal senso la giurisprudenza della corte, sulla base di accertamenti svolti in concreto dai giudici di merito, ha espresso il principio per cui l’ampliamento di finestre o la loro sostituzione con balconi in aggetto o altri manufatti può concretare un siffatto aggravamento di servitù (omissis).
1.3. In tale contesto solo per completezza può rilevarsi che, quand’anche non fosse sussistito il predetto accertamento di proprietà esclusiva della colonna d’aria, la giurisprudenza di questa corte (v. di recente Cass. n. 5551 del 21/03/2016) richiama anche per i cortili condominiali la rilevanza del divieto di mutamento di destinazione delle cose comuni ex art. 1102 cod. civ., affermando che lo spazio aereo a essi sovrastante – la cui funzione è di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano – non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentita l’utilizzazione, ancorché parziale, a proprio vantaggio della colonna d’aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa.
(omissis)
4. In definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.