Condominio e disturbo della quiete pubblica

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 9361/2018

Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 2.11.2015 il Tribunale di Genova, nel ritenere A. C. responsabile del reato di cui all’art.659 c.p. per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l’orario notturno all’interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condòmini, lo ha condannato alla pena di 100 euro di ammenda.
Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore ricorso in Cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di manifesta illogicità della motivazione e di violazione della legge penale riferito all’art. 659 cod. pen., il mancato esame del livello di tollerabilità dei rumori prodotti dall’imputato, ovverosia l’idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non emerso da alcuna delle deposizioni raccolte e perciò sul punto integralmente travisate e ciò nondimeno configurante elemento costitutivo della contravvenzione ascrittagli, avente natura di reato di pericolo concreto. Sostiene al riguardo il ricorrente che del tutto carente è la dimostrazione e l’analisi dei dati fattuali integranti la fattispecie criminosa, quali l’ubicazione della fonte sonora con particolare riferimento al fatto se la stessa si trovi in luogo isolato o invece densamente abitato, l’esistenza di eventuali rumori di fondo volti ad elidere o ad amplificare la risonanza delle emissioni sonore contestate, la costanza e l’intensità delle medesime.
Considerato in diritto
Il reato di cui all’art.659, comma 1 cod. pen. si configura secondo l’univoca interpretazione di questa Corte come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (omissis).
Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (omissis).
È stato affermato, in ordine all’accertamento della fattispecie criminosa, che non è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti (omissis), occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
Nella specie, l’accertamento della propagazione effettiva delle urla dell’imputato, che si trovava all’interno di un edificio condominiale, accompagnate da rumori riconducibili a rottura di vetri o di oggetti, si fonda sulla dichiarazione resa dall’appuntato F. che li aveva sentiti sin dalla strada dove si trovava a camminare e che, perciò, aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Correttamente, pertanto, il Tribunale genovese ha ritenuto la sussistenza del reato, desumendo dalla diffusività del rumore, percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, la sua la capacità di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condòmini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del luogo in cui il prevenuto stava dando sfogo ai suoi impeti iracondi. L’idoneità offensiva della condotta posta in essere dal A.C. è peraltro evidenziata, oltre che dall’intensità delle emissioni sonore, altresì dal contesto temporale del fatto, verificatosi in pieno orario notturno, con conseguente inequivoco disturbo al riposo delle persone in conformità alla fattispecie tipica delineata dall’art. 659 c.p..
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, con le statuizioni consequenziali in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

——————————————————————————————

Disturbi e rumori da parte del vicino

CORTE DI CASSAZIONE
Sez III pen., sent. n. 14596/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 2 novembre 2015, ha dichiarato la penale responsabilità di D.D. in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen., per avere egli in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusando di strumenti sonori, in specie il televisore del quale manteneva alto il volume audio, disturbato il riposo delle persone appartenenti ai nuclei familiari le cui abitazioni erano adiacenti a quella occupata dall’imputato; il Tribunale lo ha, pertanto, condannato alla pena di euro 200 di ammenda.
Nel motivare la propria decisione il Tribunale di Teramo ha rilevato come dalle risultanze istruttorie, costituite dalle dichiarazioni della denunziante C.A., costituitasi parte civile – persona la cui abitazione si trova nel medesimo condominio dell’imputato, accanto a quella occupata da quest’ultimo – e della di lei figlia, P.A., sarebbe risultato che l’imputato era solito tenere il volume audio del proprio televisore molto alto fino a tarda notte, così impedendo il riposo delle persone occupanti gli appartamenti limitrofi al suo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, assistito dal suo difensore di fiducia, contestandone la legittimità sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello della manifesta illogicità della motivazione.
Considerato in Diritto
Il ricorso è fondato e, pertanto, il medesimo deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio, che il ricorrente ha censurato la sentenza del Tribunale di Teramo sotto il profilo del vizio di motivazione nonché sotto quello della violazione di legge per avere considerato elemento di riscontro delle dichiarazioni rese dalla denunziante, peraltro costituitasi parte civile, la deposizione testimoniale della figlia di costei, sebbene la stessa, per sua stessa ammissione, al momento in cui si sarebbero svolti i fatti, non viveva più con la madre ma in un altro appartamento non ubicato nel medesimo condominio interessato dai fatti per cui è processo e per avere trascurato di esaminare la intensità delle immissioni sonore e la loro idoneità a cagionare disturbo alla quiete pubblica.
Effettivamente in relazione all’accertamento dei fatti di causa ed alla valutazione della loro rilevanza penale, il procedimento epistemologico seguito dal giudicante presenta degli evidenti profili di illogicità e, comunque, di incompletezza, tali da determinare, oltre che l’illogicità della motivazione, anche il cattivo governo dei principi normativi applicabili alla fattispecie.
Premesso, infatti, che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio libero convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza del fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo alla pubblica quiete (omissis), rileva, tuttavia, la Corte che i pur astrattamente rilevanti altri elementi probatori debbono essere dotati di adeguata decisività.
Nel caso di specie il Tribunale di Teramo, che pur ha dato atto della esistenza di una certa animosità fra le parti, ha attribuito valenza determinante alla sola testimonianza resa dalla denunziante C.A., sebbene, sempre per ammissione di costei, il condominio teatro dei fatti era abitato da circa 10 famiglie.
Come è noto, ai fini della sussistenza del reato contestato al prevenuto, sebbene non è necessario che vi sia in atto la lesione di posizioni soggettive riferibili ad una moltitudine di persone individuate, è tuttavia indispensabile che i rumori prodotti abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone (omissis); come è stato, in particolare, rilevato, proprio in fattispecie in cui le immissioni sonore erano avvenute in un edificio condominiale, la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni deve essere riferibile non solo agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (omissis).
Nel caso in esame, invece, il Tribunale di Teramo si è limitato a verificare (peraltro con accertamento piuttosto superficiale, posto che le dichiarazioni della parte civile – che, stante la veste ricoperta dal dichiarante devono essere oggetto di una verifica, quanto alla loro piena attendibilità oggettiva e soggettiva, più approfondita di quanto si verifica per ciò che attiene di regola alle dichiarazioni rese dal teste in dibattimento – non possono certamente essere ritenute riscontrate da quanto a sua volta riportato dalla figlia di costei, atteso che, vivendo ella non nella abitazione della madre, ha verosimilmente riportato quanto dalla madre a lei a sua volta raccontato, dando, in tal modo corso ad una mera circolarità informativa fenomeno nel quale alla pluralità di informatori corrisponde, tuttavia, la unicità della fonte informata) la sola soggezione della abitazione della C.A., abitazione limitrofa a quella dell’imputato, alla pervasione sonora derivante dall’uso, ritenuto improprio, da parte del D.D. dell’apparecchio televisivo, senza assolutamente considerare la necessità, come invece dianzi evidenziata, di verificare se le immissioni in questione erano, per la loro intensità, tali da travalicare l’ambito spaziale della abitazione immediatamente limitrofa, per accedere anche agli ambienti ulteriori, così determinando quella diffusività, sia pure solo potenziale, della lesione nella quale si realizza la antigiuridicità penale della condotta.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Teramo, che, in diversa composizione personale, facendo applicazione dei principi sopra esposti, rivaluterà la effettiva ricorrenza degli estremi del reato contestato al Di Francesco.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo.