Costi perizia tecnica e riduzione giudiziale

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. 6 civ. Sent. 9.5.2016, n. 9352

Svolgimento del processo
F.L. s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi all’ing. L.B., nominato CTU nel giudizio civile promosso da alcuni condòmini dell’edificio sito in Genova, via …; compensi determinati in euro 8.914, sulla base degli scaglioni di valore di cui all’art. 11 del d.m. 30 maggio 2002 in materia di costruzioni edilizie, in relazione al valore delle opere da eseguire, stimato in euro 317.517.
Il giudice dell’opposizione rilevava che la norma di riferimento era stata correttamente individuata dal primo giudice; che dalla lettura della relazione peritale emergeva, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, che la stima delle opere da eseguire riguardava solo i frontalini dei balconi, che costituiva l’oggetto dell’incarico; che non trovava riscontro nel testo del quesito l’assunto dell’opponente secondo cui il CTU era stato incaricato di stimare solo il valore delle opere dei frontalini dei balconi del prospetto principale; che tuttavia i costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione di buona parte delle opere stimate ammontavano a meno di un decimo di quelli stimati. Sulla base di tali elementi il giudice dell’opposizione riteneva che la stima delle opere fatta dal CTU, la quale aveva un oggetto più ampio dell’appalto conferito, fosse certamente sovrabbondante, e che quindi il compenso dovesse essere determinato sui livelli minimi della tariffa applicabile e cioè in euro 5.000 per onorari e in euro 141 per spese.
L.B. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria.
F.L. s.p.a. non ha svolto difese.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 11 del d.m. 30 maggio 2002, rilevando che il giudice dell’opposizione ha liquidato un importo che non trova riscontro nella tariffa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1708 cod. civ., dolendosi del fatto che il giudice dell’opposizione non abbia considerato la complessità dell’accertamento peritale, certamente non limitato alla sola stima delle opere necessarie per il ripristino dei frontalini, atteso che a tal fine era stato necessario verificare le condizioni di conservazione di molte strutture dell’edificio condominiale.
3. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è infondato.
Dalla stessa esposizione effettuata dal ricorrente, e segnatamente dal prospetto degli scaglioni rilevanti nel caso di specie riportato in ricorso, emerge che la tariffa è configurata sulla base di valori minimi e massimi.
La liquidazione del compenso è stata effettuata con il decreto emesso dal giudice del procedimento sulla base dei valori massimi. La determinazione del compenso fatta dal giudice dell’opposizione si colloca all’interno di detti valori ed è più vicina ai minimi che ai massimi, tenuto conto di un dato concreto, rappresentato dal raffronto tra le opere stimate come necessarie dal CTU e quelle che poi sono state commissionate dal Condominio con contratto di appalto.
3.1. Orbene, «in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l’interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione» (Cass. n. 27126 del 2014; Cass. n. 20235 del 2009).
Nella specie, il giudice dell’opposizione ha dato conto delle ragioni per le quali ha operato la disposta riduzione del compenso al C.T.U. e ha determinato il compenso nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalla tariffa applicabile. Ne consegue che, nel mentre non è configurabile violazione di legge, non può neanche ritenersi sussistente un vizio di motivazione (non formalmente denunciato, ma chiaramente espresso soprattutto nel secondo motivo), atteso che l’ordinanza impugnata è stata depositata dopo 1’11 settembre 2012 ed è quindi soggetta all’applicazione della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che consente solo la denuncia dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti (sulla portata della innovazione, v. Cass., S.U., n. 8053 del 2014).
4. Il ricorso è quindi infondato e va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
5. Poiché il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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Usucapione e beni comuni

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 30.3.2016, n. 6152

CONSIDERATO IN FATTO
K.J. (e altri) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Condominio di Via … e tutti i singoli conòomini al fine di sentir accertato l’acquisto per usucapione in loro favore della superficie di mq. uno circa inglobata nel retrobottega del loro negozio ubicato nello stesso stabile e con accesso al civico n. ….
Resistevano, come da atti, alla domanda il Condominio ed i condòmini.
Con sentenza n. 28495/2003 il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dagli attori e dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Condominio.
Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima istanza interponevano appello gli originari attori chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
Resistevano all’interposto gravame A.R. (e altri condomini, ndr), nonché il succitato Condominio, che proponeva appello incidentale avverso l’omessa liquidazione delle spese in proprio favore nonostante l’intervenuta declaratoria del difetto di legittimazione.
L’adita Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2600/2010, accoglieva l’appello principale e quello incidentale e, in riforma della gravata decisione, dichiarava gli appellanti principali proprietari pro-indiviso, a seguito di compiuta usucapione, dell’anzidetto spazio di mq. uno, con condanna dei medesimi appellanti al pagamento in favore del Condominio delle spese di lite del doppio grado del giudizio.
(omissis)
Per la cassazione della suddetta decisione ricorre A.R. con atto affidato a quattro ordini di motivi.
Resistono con controricorso K.J.
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate.

RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) per aver accertato la titolarità di un diritto reale di proprietà di un immobile in capo ad un soggetto estraneo al giudizio ed, inoltre, omessa, carente ed illogica motivazione su un punto decisivo per avere la Corte di Appello posto tale accertamento a fondamento della propria decisione.
Il motivo non può essere accolto.
Innanzitutto – va evidenziato – con il motivo in esame si prospettano censure di violazione di legge attraverso il ricorso alla invocata norma processuale relativa, più propriamente, a censura di carenza motivazionale.
In ogni caso il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge non è fondato.
È del tutto aliena, rispetto agli atti, la pur mossa censura relativa alla attribuzione “della titolarità di un diritto di proprietà di un immobile in capo ad un soggetto estraneo al giudizio”.
Infatti gli odierni controricorrenti ebbero ad acquistare il minimo vano (di un metro quadrato) per cui è causa con atto per notaio F. del 14 maggio 1984 da M.D..
A quest’ultima dante causa non si è direttamente attribuita, con la gravata sentenza, alcuna titolarità di un diritto: tanto – giova evidenziare – al fine di evitare che con il ricorso in esame si arrivi ad ipotizzare vizi che risultano del tutto alieni rispetto a quello che è stato non solo l’iterprocessuale, ma il dictum stesso della sentenza impugnata.
Invero la gravata decisione si è limitata, nel motivare la conferma della sentenza di primo grado, a rilevare come – decorrendo in ogni caso ininterrottamente dal 1962 l’usucapione – questa si era comunque verificata non solo con riguardo alla originaria proprietaria, ma anche con riferimento agli acquirenti del 1984.
La Corte, quindi, ha poi ritenuto come “del tutto ad abundantiam” la pur richiesta accessione nel possesso; e si è limitata a prendere atto di una datata ed ormai consolidata situazione di fatto una situazione del tutto prescindente dall’erroneo paventato riconoscimento, di cui al motivo in esame, in capo alla M.D..
Anzi la Corte stessa ha ritenuto comunque inglobato e “fisicamente incorporato nel bene compravenduto” (nel 1984) il metro quadro per cui si controverte.
Tanto, peraltro, essendo – così correttamente ricostruita l’effettiva ratio della gravata decisione – del tutto ininfluente l’aspetto denunciato col motivo qui esaminato.
Esso è, pertanto, infondato.
2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1159 c.c. per aver la Corte distrettuale accertato l’usucapione in difetto di una attività da parte dell’affermato titolare.
Il motivo è infondato.
L’originaria proprietaria M.D. non aveva alcun interesse, né alcuna legittimazione ad agire per consolidare, in un certo senso, l’acquisto del piccolo immobile accertato dalla sentenza gravata in capo agli odierni controricorrenti.
Peraltro, pur nella pacificità del possesso di questi ultimi dal rogito del maggio 1984 (e prima ancora della loro dante causa dal 1962), accennata – come innanzi riportato – nella decisione gravata, è stato ritenuto che il negozio, prima condotto e poi acquistato dagli originari attori, era già avvenuto con inglobamento del metro quadro: motivo, ulteriore e decisivo, per cui nessuna attività era in giudizio richiesta alla M.D..
Il motiva va, dunque, respinto.
(omissis)
5. Alla luce di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.