Recupero sottotetto

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7773 del 2012, proposto dal signor –
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Manfredo Piazza, con domicilio
eletto presso lo studio di questi in Roma, via Faleria, n. 17
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Claudio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato
Piero Frattarelli in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A
nei confronti
della signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Spadafora,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arnaldo Del Vecchio in Roma,
viale Giuseppe Mazzini, n. 73
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la –
OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della signora –
OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 15
dicembre 2020, svoltasi con modalità telematica;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-,
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la -OMISSIS-, avverso
l’autorizzazione di agibilità del piano sottotetto destinato ad uso abitativo e
sovrastante la sua unità immobiliare, rilasciata in data 12 maggio 2009 dal Comune
di -OMISSIS- in favore di altro soggetto privato con riferimento alla pratica di
costruzione n. -OMISSIS-.
1.1. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo
la tardività e l’inammissibilità del ricorso, oltre che la sua infondatezza.
1.2. Il soggetto beneficiario dell’autorizzazione è intervenuto ad opponendum,
eccependo la tardività e l’infondatezza del ricorso; successivamente ha depositato
in giudizio copia della sentenza del Tribunale -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è
stata rigettata la domanda dell’odierno appellante e di altro soggetto diretta
all’accertamento della loro proprietà esclusiva del sottotetto per cui è causa.
2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la -OMISSIS-, sezione
prima, ritenuto tempestivo il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile per mancanza
di interesse e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore
dell’amministrazione comunale e dell’interveniente, delle spese di lite, liquidate in
euro 1.780 ciascuno, oltre agli accessori.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 1°
ottobre 2012 e in data 5 novembre 2012 – l’originario ricorrente ha interposto
appello avverso la su menzionata sentenza.
4. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.
5. La parte privata appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto
dell’appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 dicembre
2020, svoltasi con modalità telematica.
7. L’appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto in parte sul punto
pregiudiziale della sussistenza dell’interesse al ricorso e respinto per il resto, alla
stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
8. L’appellante, in sostanza, si duole che la trasformazione del locale sottotetto in
locale abitabile, assentita mediante permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS
rilasciato in favore dell’odierna parte privata appellata, determinerebbe la
violazione delle norme urbanistiche; tuttavia egli non ha precedentemente
impugnato il predetto permesso di costruire in sanatoria, ma direttamente il
certificato di agibilità, che è atto successivo e autonomo rispetto al titolo edilizio,
attenendo all’igienicità interna dell’abitazione e al rispetto delle norme costruttive e
antincendi e che, pertanto, impinge di per sé sulla sfera d’interessi dell’appellante, il
quale potrebbe essere stato eventualmente danneggiato dal mutamento di
destinazione d’uso del locale stesso, autorizzato dal Comune con il su citato
permesso, non impugnato.
Ne discende che, a differenza di quanto affermato dal T.a.r., sussiste l’interesse al
ricorso, sicché questo è ammissibile.
9. Acclarata la sussistenza dell’interesse al ricorso, in ossequio all’effetto devolutivo
dell’appello, vanno vagliate le censure mosse dinanzi al T.a.r. dall’interessato
avverso il provvedimento amministrativo, rimaste assorbite nel giudizio di primo
grado e reiterate dall’appellante in sede d’impugnazione.
Al riguardo si osserva che l’interessato non ha dedotto precisi elementi diretti a
contestare la bontà del certificato di agibilità con riferimento allo stato attuale
dell’immobile.
In particolare, il Collegio reputa non rilevante la circostanza lamentata
dall’appellante per cui in precedenza il Comune aveva ritenuto la non agibilità (si
tratta segnatamente di un provvedimento dirigenziale di diffida a non utilizzare
l’immobile come abitazione notificata all’odierna parte privata appellata il 4
settembre 2007 e subito revocata con provvedimento dirigenziale prot. n. –
OMISSIS-), e che vi era stata anche una trasmissione di atti (da parte del Comune)
alla Procura della Repubblica (che peraltro non ha avuto alcun seguito, avendo la
parte privata odierna appellata inviato deduzioni che evidentemente hanno chiarito
la situazione), poiché non vi è alcuna contraddittorietà nell’azione amministrativa,
atteso che i precedenti due citati atti comunali erano riferiti ad una situazione
fattuale poi chiarita e superata, così come il parere negativo del 20 ottobre 2005
dell’Azienda sanitaria locale -OMISSIS-, anche alla luce del positivo esito del
sopralluogo effettuato dalla medesima autorità sanitaria il 20 ottobre 2006
Comunque e in via assorbente ogni ulteriore deduzione, si rileva il certificato di
agibilità è stato rilasciato in conformità agli articoli 24 e 25 del d.P.R. n. 380/2001,
avendo il soggetto richiedente prodotto tutti i documenti necessari previsti dal
citato art. 25 (vigente ratione temporis), di cui peraltro non è stata contestata
l’esistenza, sicché il Comune di -OMISSIS- del tutto legittimamente ha rilasciato il
certificato di agibilità, avendo per di più acquisito il nulla osta dei vigili del fuoco.
Va altresì evidenziato che la questione dell’asserita intollerabilità dei rumori
provenienti dal sottotetto non ha attinenza con l’agibilità di siffatto locale,
riguardando una vicenda di rapporti di vicinato che esula dalle valutazioni del
Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo e che, in ogni caso, non rientrano
nella giurisdizione del giudice amministrativo, tanto che sono state oggetto di un
ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. veicolato dall’odierno appellante dinanzi al
Tribunale di -OMISSIS-, che lo ha respinto, ritenendo che i lamentati rumori non
siano tali da ledere la tranquillità del vicinato e nello specifico che il rumore
generato dal motore elettrico di un’autoclave posta sul balcone non sia d’intensità
tale da arrecare un grave pregiudizio.
10. In conclusione l’appello va accolto in parte sul punto pregiudiziale della
sussistenza dell’interesse al ricorso, che è dunque ammissibile, mentre il gravame
va respinto per il resto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va
respinto nel merito il ricorso di primo grado.
11. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese
di lite di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 7773 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie
parzialmente sul punto pregiudiziale della sussistenza dell’interesse al ricorso,
mentre lo respinge per il resto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
dichiara ammissibile il ricorso di primo grado e lo respinge nel merito; compensa
tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere
all’oscuramento delle generalità delle parti privare, nonché di qualsiasi altro dato
idoneo ad identificarle.

Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella
camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, convocata con modalità da
remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE Francesco Frigida
IL PRESIDENTE Claudio Contessa
IL SEGRETARIO