Sospensione sanatoria

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10137 del 2014, proposto da
Pietro Mollo, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Tarullo, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Vincenzo Cardarelli n. 9;

contro

Francesca Porcelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con
domicilio eletto presso lo studio Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;

nei confronti

Comune di Vietri Sul Mare, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01560/2014, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Francesca Porcelli;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2021 il Cons. Giovanni Orsini.
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30
aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso
videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto
della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe il Tar Campania, sede di Salerno,
ha accolto il ricorso proposto dalla signora Francesca Porcelli per l’annullamento
del permesso di costruire in sanatoria n. 12 del 14 marzo 2012 rilasciato dal
Comune di Vietri sul Mare al signor Pietro Mollo.
Con verbale di accertamento del 18 luglio 2007 venivano contestate al signor
Mollo, odierno appellante, difformità rispetto alla DIA presentata nel 2004
costituite dalla realizzazione di un terrazzino scoperto al piano sottotetto ricavato
“dalla riduzione di una falda del tetto e dalla elevazione di un muro di tompagno
per inserimento di infisso” e in data 2 novembre 2007 il Comune emetteva
ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
La successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria veniva poi accolta dal
Comune, con il provvedimento oggetto del presente giudizio.
Il ricorso per l’annullamento di tale provvedimento presentato dalla
controinteressata è stato accolto dal Tar in ragione dell’avvenuta acquisizione del
bene al patrimonio comunale prima dell’adozione della sanatoria.
2. L’appello rileva l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo la tardività
del ricorso introduttivo e la violazione dell’articolo 31 e dell’articolo 36 del d.p.r. n.
380 del 2001, nonché la mancata applicazione dell’articolo 33 del medesimo d.p.r.
n. 380.
3. La signora Porcelli si è costituita con la memoria del 13 maggio 2015 e ha
depositato memorie in date 2 marzo 2021 e 1 aprile 2021. L’appellante ha
depositato una memoria in data 20 marzo 2021.
4. Nell’udienza del 22 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve essere esaminato in primo luogo il motivo relativo alla eccezione di
tardività del ricorso di primo grado.
L’appellante afferma di aver depositato in data 4 giugno 2012 – nel corso del
giudizio intentato dalla signora Porcelli dinanzi al Tar di Salerno per ottenere la
declaratoria del dovere dell’amministrazione comunale di provvedere alla
esecuzione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi – il permesso di costruire in
sanatoria n. 12 del 2012. A quella data, quindi la signora Porcelli avrebbe acquisito
conoscenza di tale atto su cui poi ha proposto il ricorso introduttivo del presente
giudizio con notifica in data 5 ottobre 2012 e quindi oltre il termine stabilito dal
codice del processo amministrativo. In ogni caso, il termine decadenziale
decorrerebbe dal 4 giugno 2012 anche perché in tale data è stata depositata una
memoria da parte della difesa del signor Mollo in cui si fa riferimento al rilascio del
titolo in sanatoria. La documentazione ritenuta a supporto di tale eccezione è stata
allegata al ricorso di appello, ma non era stata depositata in primo grado. Il Tar,
infatti, ha respinto l’eccezione di tardività proprio in ragione del fatto che “la
controinteressata, che ne era onerata, giusta i principi generali, non ha fornito adeguata prova
della data, eventualmente anteriore, di effettiva conoscenza dell’adozione del provvedimento
impugnato “.
6. Al riguardo, deve essere accolta l’eccezione – formulata da parte appellata – di
inammissibilità, ai sensi dell’art. 104 cpa, dei documenti depositati dall’appellante
solo nel secondo grado di giudizio pur essendo gli stessi nella sua disponibilità
precedentemente. Va quindi confermata la statuizione del primo giudice di
reiezione dell’eccezione di tardività del ricorso introduttivo.
In ogni caso, tale eccezione, ora riproposta con il primo motivo di appello, deve
essere respinta anche perché il deposito del provvedimento in altro giudizio e la
sua citazione in una memoria non costituisce prova idonea che l’odierna appellata
ne avesse effettivamente acquisito piena conoscenza: “ la conoscenza dell’atto da parte
del difensore non vale come prova della piena conoscenza della parte rappresentata, con
conseguente irrilevanza ai fini del dies a quo del termine decadenziale di rito stabilito per
impugnare”(tra le altre, Cons. St., sez. IV, n. 2185 del 2017).
7. Nell merito, l’appello non è fondato.
7.1. Il signor Mollo contesta la statuizione del primo giudice concernente la
tardività della domanda di permesso di costruire in sanatoria tenuto conto della
intervenuta “automatica acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale”.
Secondo l’appellante l’opera per cui è causa deve qualificarsi come ristrutturazione
edilizia con la conseguente applicazione dell’articolo 33 (e non dell’articolo 31) del
d.p.r. 380 del 2001, che non prevede l’acquisizione al patrimonio comunale in caso
di inottemperanza all’ordine di ripristino. Peraltro, ad avviso del signor Mollo,
l’acquisizione al patrimonio comunale non ha carattere di automaticità essendo
comunque necessaria da parte dell’amministrazione comunale una manifestazione
di volontà volta ad individuare i beni che dovranno essere oggetto di trascrizione.
Inoltre, nel caso di specie, non si potrebbe fare riferimento all’area di sedime, dato
che il Comune non avrebbe potuto acquisire alcuna area al proprio patrimonio
visto che oggetto del provvedimento di ripristino è un terrazzino e non un intero
edificio. Infine, l’istanza di accertamento di conformità non sarebbe tardiva anche
perché l’articolo 36 del d.p.r. 380 del 2001 prevede che il permesso in sanatoria
possa essere ottenuto “comunque fino alla irrogazione delle sanzioni
amministrative”.
7.2. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’acquisizione al patrimonio
comunale delle opere abusive è “un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale ed è
subordinato esclusivamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge
(90 giorni) fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi” (Cons. St., sez. VI
n. 3686 del 2020). La giurisprudenza ha anche precisato che “l’accertamento
dell’inottemperanza ad un’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato come atto ad
efficacia meramente dichiarativa, il quale si limita a formalizzare l’effetto già verificatosi alla
scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione di demolizione, ossia l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate. Tale acquisizione costituisce
una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza
dell’ordine di demolizione: posta la natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza,
dunque, la mancata indicazione dell’area nel provvedimento di demolizione può comunque essere
colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione “(Cons. St.,
sez.II, n. 7008 del 2020).
Alla luce di tali principi, le censure proposte non meritano accoglimento.
Deve essere respinta in particolare la censura relativa alla non utilizzabilità della
sanzione acquisitoria su parte dell’edificio; va osservato al riguardo che
l’amministrazione in sede esecutiva potrà individuare l’ambito dell’acquisizione
(finalizzata prioritariamente all’attuazione dell’ordine di ripristino) che, tenendo
conto delle caratteristiche dell’opera abusiva, non potrà evidentemente riguardare
l’intero edifico e l’area di sedime.
Infine, deve essere precisato che per gli edifici collocati in area vincolata l’articolo
32 del d.p.r. 380/2001 prevede che gli interventi realizzati in difformità dal
permesso di costruire sono considerati variazioni essenziali ai sensi e per gli effetti
degli articoli 31 e 44 dello stesso d.p.r. n. 380 e che l’articolo 36 del dpr n. 380
stabilisce che il permesso di costruire in sanatoria si possa ottenere entro la
scadenza del termine di cui all’articolo 31, comma 3 (termine ampiamente scaduto
nel caso di specie) e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative
che, in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino, non può che essere la stessa
acquisizione al patrimonio comunale.
8. Sulla base delle considerazioni esposte l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di parte
appellata che liquida in euro 2000.00 (duemila/00). Nulla per le parti non
costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 con
l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere
Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
L’ESTENSORE, Giovanni Orsini
IL PRESIDENTE, Sergio De Felice