Occupazione di area condominiale

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI-2 civ., ord. n. 17460

Fatti di causa e ragioni della decisione
A.L. ha proposto ricorso in cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 15 novembre 2016, che aveva in parte accolto l’appello di A.M.P. ed invece rigettato l’appello di S.L. contro la sentenza n. 449/2008 resa dal Giudice di Pace di … e perciò respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla A.L., compensando per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Resistono con distinti controricorsi A.M.P. e S.L., i quali propongono anche ricorsi incidentali, ciascuno in un motivo, ai quali A.L. resiste a sua volta con controricorso.
A.L. convenne i coniugi A.M.P. e S.L. per sentirli condannare all’immediata rimozione di un’autovettura di proprietà del S.L. lasciata in sosta per l’intero giorno e da oltre un anno davanti alla rampa d’accesso del garage condominiale dell’edificio di …. L’attrice chiese anche la condanna solidale di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni per il patito disagio, da liquidarsi secondo equità.
Il Giudice di Pace di …, con sentenza del 10 ottobre 2008, dopo aver preso atto che l’automobile era stata rimossa in data 28 febbraio 2007, e perciò disposto “l’estromissione” del S.L. con compensazione delle spese, condannò A.M.P. a risarcire ad A.L. i danni stimati in Euro 300, nonché al rimborso delle spese di lite.
Furono proposti distinti appelli da A.M.P. e S.L. e il Tribunale di Foggia riformò la condanna risarcitoria, osservando come l’utilizzo illegittimo di uno spazio comune, pur costituendo illecito potenzialmente produttivo di danno, non potesse giustificare una liquidazione equitativa del danno stesso, essendo rimasta non provata la sussistenza di un concreto pregiudizio subito dalla comproprietaria. (omissis).
Il primo motivo del ricorso principale di A.L. deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , sostenendo che mediante le tre fotografie e le due lettere raccomandate allegate sarebbe risultata evidente la prova del posizionamento della Fiat Panda sulla rampa condominiale, e quindi anche del danno da disagio patito.
(omissis)
Il primo motivo del ricorso principale di A.L. è inammissibile, in forza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perché non si riferisce con specificità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente principale invoca l’esame delle risultanze probatorie che dimostrerebbero come la Fiat Panda veniva parcheggiata sulla rampa di accesso al garage condominiale, ma si tratta di fatto non decisivo, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto fatto che non avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia. Il Tribunale di Foggia non ha detto che non fosse stato provato l’utilizzo illecito dello spazio comune da parte dei convenuti, ma ha osservato come non risultasse dimostrato un conseguente danno concreto subito dalla condomina A.L..
È peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte sostenere che, ove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei condòmini della cosa comune in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, possa dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi (cfr. Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 12/05/2010, n. 11486). Non è invece certamente configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un’area comune condominiale, potendosi ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile (arg. da Cass. Sez. U, 11/11/2008, n. 26972).
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali, e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.