Notifica al portiere

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I civ., sent. 20.7.2016, n. 14933

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(omissis)
1.1. La ricorrente ha depositato ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. documentazione attestante la qualifica di portiere della persona che ha ricevuto la notifica della sentenza ad opera dell’ufficiale giudiziario deducendo la mancata attestazione circa l’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente e tassativamente abilitate a ricevere l’atto.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. la società resistente ribadisce l’eccezione evidenziando che il portiere aveva ricevuto l’atto qualificandosi “addetto al ritiro”.
2. È assorbente la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Ciò che impedisce anche di esaminarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., per essere la sentenza impugnata conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Sez. 1, n. 12064/2013).
Invero, l’avvenuta notifica della sentenza mediante consegna a chi si sia qualificato “addetto al ritiro” senza alcuna specificazione della veste di portiere rende applicabile il principio giurisprudenziale secondo il quale nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 18492/2012).
Quanto alla documentazione prodotta da parte ricorrente (relativa al rapporto di portierato), va ribadito, di converso, con Sez. 3, n. 18897/2009, «che non è – palesemente – sufficiente, al fine di vincere la presunzione detta sopra, né la circostanza che l’addetto alla ricezione eserciti, altresì, le funzioni di portiere dello stabile, né una dichiarazione scritta resa dal destinatario della notifica di non avere conferito alcun incarico (quanto alla ricezione degli atti), trattandosi di dichiarazione proveniente dallo stesso soggetto avente interesse alla invalidazione della notifica (in questo senso, ad esempio, Cass. 24 novembre 2005, n. 24798) », ed essendo necessaria la prova «che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario nell’ambito dello stesso stabile» (Sez. 6 – 3, n. 5220/2014).
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.