Raccolta differenziata e responsabilità

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4561 Anno 2023
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: BERTUZZI MARIO
Data pubblicazione: 14/02/2023

Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18. 11. 2022
dal consigliere relatore Mario Bertuzzi.

Fatti di causa
Con sentenza n. 3874/2020 del 21. 2. 2010 il Tribunale di Roma rigettò
l’appello proposto dal condominio di via del Governo Vecchio n. 34 in Roma e
dalla società Dorian Brandi, suo amministratore, avverso la decisione di
primo grado che aveva respinto le loro opposizioni contro le determinazioni
dirigenziali ingiuntive di Roma Capitale che, a seguito di verbali di
accertamento dell’AMA, li avevano sanzionati per la violazione del
regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei
contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di
rifiuti irregolarmente conferiti.
A sostegno della conclusione accolta il Tribunale respinse l’eccezione di
difetto di legittimazione passiva della società Dorian Brandi, che aveva
negato di essere amministratore del condominio sanzionato di via del
Governo Vecchio n. 39, rilevando che i verbali di accertamento avevano
riportato i dati dell’amministratore condominiale che risultavano da una
circolare affissa all’interno del condominio e che la opponente non aveva
fornito prova contraria. Nel merito affermò che la responsabilità solidale del
condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza
che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale
e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non
esentava da responsabilità il condominio ed il suo amministratore. Aggiunse
che il condominio di via del Governo Vecchio n. 34 non aveva comunque
titolo per opporsi alle determinazioni amministrative impugnate, atteso che
esse, così come i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di
altro condominio, cioè di quello di via del Governo Vecchio n. 39.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 24. 11. 2020,
ricorrono il condominio di via del Governo Vecchio n. 34 di Roma e la s.r.l.
Dorian Brandi, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni scritte come in epigrafe
indicate.
La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l.
28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera
di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle
parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

Ragioni della decisione
In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal
condominio, avendo la sentenza del tribunale dichiarato che il condominio di
via del Governo Vecchio n. 34 non aveva alcuna legittimazione a proporre
l’opposizione, dal momento che le violazioni di cui ai verbali erano state
accertate nei confronti del condominio di via del Governo Vecchio n. 39,
contro cui erano state emesse le determinazioni ingiuntive impugnate.
Poiché tale statuizione non è stata investita dal ricorso, essa è passata in
giudicato, con l’effetto che il suddetto condominio difetta della legittimazione
a proporre il ricorso per cassazione.
Ciò precisato, il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 14, comma 7, e 62 del regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti n. 105/2005, degli artt. 1803 e 1325 cod. civ., della legge
n. 689 del 1981, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 113 e 116 cod.
proc. civ.. Il motivo censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto a
carico del condominio e del suo amministratore una responsabilità solidale
derivante dagli obblighi di custodia dei contenitori destinati alla raccolta
differenziata dei rifiuti, disattendendo la contestazione della opponente di
non avere mai avuto, in relazione ad essi, alcun rapporto diretto con l’AMA.
Ad avviso della ricorrente, infatti, l’assegnazione diretta al condominio dei
suddetti contenitori costituisce il presupposto degli obblighi di custodia e
vigilanza posti a fondamento del giudizio di responsabilità nei confronti del
condominio ed avrebbe dovuto essere provata dall’amministrazione
comunale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ., degli artt. 112, 113 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 62 del
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n. 105/2005 e della legge n.
689 del 1981, lamentando che il Tribunale abbia riconosciuto la
responsabilità dei ricorrenti in via solidale con l’autore materiale delle
violazioni, nonostante la concreta inesigibilità da parte del condominio e del
suo amministratore del dovere di esercitare una vigilanza sul regolare
conferimento dei rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata, così
trasformando la responsabilità in parola in responsabilità oggettiva a carico
della collettività condominiale. Si contesta inoltre l’affermazione del Tribunale
secondo cui il fondamento di tale responsabilità risiede nell’art. 6 legge n.
689 del 1981, che dichiara la responsabilità solidale del proprietario della
cosa che è servita o è stata destinata a commettere l’illecito, atteso che il
condominio, cui i contenitori non sono mai stati materialmente assegnati,
non può essere considerato proprietario o usufruttuario degli stessi.
I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono fondati per le
seguenti ragioni.
Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità in via solidale
dell’amministratore del condominio per le violazioni contestate sulla base del
rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli
operatori dell’AMA risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale.
Questa motivazione è errata.
Essa muove dalla premessa che l’amministratore del condominio sia di fatto
responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini. Così
invece non è, in quanto l’amministratore di condominio svolge l’incarico,
riconducibile alla figura del mandato ( art. 1129, comma 15, cod. civ. ), di
gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della
contabilità ( art. 1130 cod. civ. ), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la
rappresentanza dei condomini verso l’esterno ( art. 1131 cod. civ. ). Ciò
comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a
rispondere, anche nei confronti di terzi, per atti propri, sia commissivi che
omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini. Nessuna norma di
legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di
responsabilità solidale all’amministratore di condominio violazioni poste in
essere dai singoli condomini.
Né la responsabilità solidale dell’amministratore può trovare titolo nella
disposizione di cui all’art. 6 legge n. 689 del 1981, secondo cui della
violazione amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il
proprietario, l’usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa che
è servita o fu destinata a commettere l’illecito, atteso che nessuna di queste
situazioni può riscontrarsi con riguardo alla posizione che assume o alle
funzioni che svolge l’amministratore di condominio, che gestisce il bene
comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale.
Di nessun rilievo, ai fini dell’affermazione di una responsabilità
dell’amministratore di condominio, è anche la disposizione, richiamata dal
Tribunale, dettata dall’art. 14, comma 7, del regolamento per la gestione dei
rifiuti urbani del comune di Roma, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 105 del 12. 5. 2005, che fa espressamente obbligo agli utenti ed
all’amministratore di custodire ed utilizzare correttamente i contenitori
assegnati al condominio. Tali obblighi, di custodia e di utilizzazione,
confermano, al contrario, la tesi opposta a quella fatta propria dal giudice a
quo, che vale a dire la responsabilità dell’amministratore per la loro
violazione può configurarsi soltanto in via diretta e non in via solidale, per il
mancato o non corretto adempimento dei doveri di custodia e di utilizzazione.
Nello specifico, con riferimento all’utilizzazione ed alle violazioni contestate,
consistite nell’inserimento di rifiuti non conformi nei contenitori predisposti
per la raccolta differenziata, la norma regolamentare colpisce fatti propri,
senza prospettare alcun collegamento a carico dell’amministratore in termini
di solidarietà con l’autore della non corretta utilizzazione.
Risulta così confermato che l’amministrazione di condominio non può essere
chiamato a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, delle
violazioni per cui è causa, occorrendo al contrario dimostrare una sua
responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o
comportamenti, alla commissione delle infrazioni.
I primi due motivi di ricorso vanno pertanto accolti.
Il terzo motivo, che denuncia, sotto altri profili, violazione e falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 112, 113 e 116 cod. proc.
civ., dell’art. 62 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti n.
105/2005 e della legge n. 689 del 1981, ed il quarto motivo di ricorso, che
lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 cod. proc.
civ., dell’art. 112 stesso codice, dell’art. 65 del regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti n. 105/2005 e dell’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150 del
2011, si dichiarano assorbiti.
In accoglimento dei primi due motivi di ricorso la sentenza impugnata è
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è
decisa nel merito con l’annullamento delle determinazioni dirigenziali emesse
nei confronti della società Dorian Brandi.
L’assoluta novità della questione, nei cui confronti non si riscontrano
precedenti decisioni, comporta, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.,
la compensazione delle spese dell’intero giudizio, compreso quello di
legittimità, tra tutte le parti.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
condominio di via del Governo Vecchio n. 34 in Roma, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal condominio di via del Governo
Vecchio n. 34 di Roma; accoglie i primi due motivi del ricorso proposto dalla
s.r.l. Dorian Brandi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, annulla le determinazioni
dirigenziali impugnate emesse da Roma Capitale nei confronti della s.r.l.
Dorian Brandi; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
condominio di via del Governo Vecchio n. 34 in Roma, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2022.