Tassa rifiuti e obblighi del condominio

Corte di Cassazione, sentenza del 24 aprile 2019 n. 17471

FATTO
La società ” T s.r.l.”, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione Tarsu per il Comune _____________, emetteva l’Accertamento Tarsu in epigrafe, relativo all’annualità 2006, nei confronti del Condominio “_____” che a suo tempo aveva presentato la Denuncia di iscrizione a ruolo ai fini Tarsu, dell’immobile da cielo a terra costituito da appartamenti ad uso residenziale.
Avverso l’atto proponeva ricorso il Condominio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo, per essere l’immobile non soggetto all’imposizione Tarsu; lamentava altresì l’illegittimità dell’atto carenza di motivazione e per violazione della privacy.
Con proprie controdeduzioni, l’Ente riscossore insisteva sulla correttezza del proprio operato.
La C.T.P. di ____________ rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza propone appello la parte contribuente lamentandone l’illegittimità per insufficiente motivazione, in relazione alla specifica doglianza sul difetto di motivazione dell’Accertamento. Lamenta inoltre l’infondatezza della pretesa impositiva a carico del Condominio in quanto soggetto passivo non contemplato dall’art.63 del D.Lgs 507/93 e la carenza dei presupposti oggettivi a fondamento della pretesa, posto che il Condominio non produce rifiuti poiché non dispone di locali di uso comune o aree scoperte in suo uso esclusivo. Conclude per la riforma dell’impugnata sentenza.
Il Comune _______________, con proprie controdeduzioni e la società ” T s.r.l.” con proprie controdeduzioni e memorie illustrative resistono, evidenziando l’adeguatezza della motivazione dell’atto impugnato e, nel merito, l’infondatezza delle avverse doglianze circa la legittimazione passiva, tenuto anche conto che la parte non ha offerto prove a sostegno di quanto affermato circa l’esclusione della debenza Tarsu, né ha dimostrato di aver presentato denunce di variazione, rispetto all’originaria denuncia, circa il soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa.
Durante la discussione pubblica, la difesa del Condominio appellante ribadisce che la Tarsu è dovuta in relazione ai rifiuti prodotti, mentre nel caso di specie il Condominio non produce rifiuti, non disponendo, peraltro, di spazi autonomi condominiali diversi dalle singole proprietà individuali.
Al riguardo precisa altresì di aver chiesto al Comune di individuare i soggetti tenuti al versamento della tassa, senza tuttavia ottenere chiarimenti. Produce sentenze favorevoli pronunciate dalla CTR di ____________, per le diverse annualità 2007 e 2008.
Il Comune si riporta alle proprie difese, l’Ente della Riscossione non è presente.

DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene meritevole di accoglimento l’appello proposto dal Condominio _______________.
Osserva infatti che i primi giudici hanno illegittimamente ritenuto sufficientemente motivato l’atto accertativo, non considerando come, invece, lo stesso riporti solo genericamente che la tassa è dovuta dal Condominio per l’annualità 2006; inoltre non contiene alcuna indicazione per chiarire se la stessa si riferisce ad aree condominiali, ovvero alle singole unità abitative di proprietà di terzi e non contiene, infine, alcuna indicazione relativa ai metri quadrati tassabili, indicazione invece fondamentale ai fini della legittimità dell’atto, dal momento che la Tarsu deve calcolarsi in base alla metratura degli immobili assoggettati a tassazione.

Si ritiene, altresì, che i primi giudici abbiano fatto mal governo del principio soggettivo della debenza dell’imposta Tarsu, con ciò suffragando, del tutto erroneamente, la legittimità dell’Accertamento in oggetto emesso nei confronti del Condominio.
Al riguardo, assume rilievo la questione dell’imputabilità o meno al Condominio, composto da più unità immobiliari ad uso esclusivo, del mancato pagamento della Tarsu da parte dei singoli proprietari di ciascuna proprietà esclusiva, posto che la pretesa impositiva, stante la carenza di motivazione dell’atto sul punto, non sembra avere ad oggetto le sole aree condominiali le quali, peraltro neppure indicate, non sono imputabili al condominio (per quanto si preciserà più avanti), come entità separata dai singoli condomini. Orbene, in riferimento pertanto all’imputabilità al Condominio della debenza della Tarsu riguardante indistintamente l’intero fabbricato (si ripete diviso per proprietà esclusive), affermata dall’Ente riscossore sul presupposto che l’originario esclusivo proprietario non aveva modificato l’originaria Denuncia con una Denuncia di variazione relativa alle singole unità divenute di proprietà esclusiva, in violazione dell’art. 64, co.4 D.Lgs. 507/93, si osserva che, invece, l’art. 70, co. 1 del citato D.Lgs. 507/93 non pone a carico del Condominio tale onere, ma lo pone, ex art. 63, co. 1, a carico dei soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.
Conseguentemente si ritiene che il Condominio non può essere soggetto passivo dell’imposta pretesa dall’Ente riscossore la quale invece grava sulle singole unità immobiliari che lo compongono e ciò, sia ai sensi dell’art. 63, co. 1, per quanto si è detto, sia vieppiù ai sensi dell’art. 63, co.2 nel quale si precisa che sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio che possono produrre rifiuti, restando ferma l’obbligazione in capo a coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, ovvero più precisamente, tenendo conto dell’ultima parte dell’art. 63, co.3, restando ferma tale obbligazione, ossia quella relativa alle aree e agli spazi comuni, in capo ai proprietari dei locali e delle aree in uso esclusivo.
Il proposto appello deve essere accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere annullato l’atto impugnato. Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della particolare materia dedotta in giudizio e delle alterne vicende processuali della controversia.

P.Q.M.
Accoglie l’appello della contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 2/10/2018