Usucapione e beni condominiali demaniali

Cassazione. civ., Sez. II, Ord., (data …
DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 16/11/2023) 22/11/2023, n. 32438

Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3906/2021 R.G. proposto da:

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI (Omissis), elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLUCCI DE CALBOLI 20-E, presso lo studio dell’avvocato ROLLI EDMONDA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI DOMENICO ALFONSINA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato TEMPORALI ANTONIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

A.A., + Altri Omessi;

– intimati –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3869/2020 depositata il 30/07/2020;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. ATER (AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI (Omissis)) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 3869/2020 della Corte d’appello di Roma, depositata il 30 luglio 2020.

Resiste con controricorso il Condominio (Omissis).

Tutti gli altri intimati indicati in epigrafe, condomini del Condominio (Omissis), non hanno svolto difese.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., commi 2, 4-quater, e art. 380 bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis del D.Lgs. n. 149 del 2022, ex art. 35.

Il controricorrente ha depositato memoria.

3. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma n. 11814/2016, che aveva dichiarato acquistata per usucapione dal Condominio (Omissis) l’unità immobiliare sita al piano terra, interno (Omissis), del fabbricato condominiale, già destinata ad alloggio del portiere e poi locata dal Condominio ad B.B. dal 1979 al 2000. La Corte d’appello ha ravvisato la “totale inerzia dell’ATER per oltre 50 anni in merito alla destinazione dell’immobile”, i cui “tributi, spese ed oneri sono stati pagati dal Condominio”, richiamando anche il “giudicato esterno” di una sentenza della stessa Corte d’appello di Roma del 2005, secondo cui “non si evince che la proprietà dell’alloggio… fosse rimasta in capo allo Iacp, dopo la costituzione del condominio di (Omissis)…”.

4. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 826, 828 e 830 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto l’alloggio sito in (Omissis) sottratto al regime del patrimonio indisponibile di ATER conseguente al regime di edilizia residenziale pubblica.

5. Non sussistono le ragioni di inammissibilità del ricorso eccepite dal controricorrente, in quanto il motivo soddisfa l’onere di specificità sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), essendo indicate le norme di legge di cui la ricorrente intende lamentare la violazione, essendone esaminato il contenuto precettivo e raffrontato con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.

6. Va pregiudizialmente osservato che il condominio, rappresentato in giudizio dall’amministratore, non ha legittimazione a proporre domanda per ottenere la declaratoria di appartenenza ad esso di un immobile, trattandosi di azione che esorbita dai poteri deliberativi dell’assemblea e dai poteri di rappresentanza dell’amministratore stesso (Cass. n. 25014 del 2020; n. 21826 del 2013; n. 8246 del 1997). E’ dedotto, tuttavia, che tutti i condomini del Condominio (Omissis), litisconsorti necessari, siano volontariamente intervenuti nel giudizio di appello, accettando la causa nello stato in cui si trovava e così eliminando con la loro manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale (ad es., Cass. n. 26631 del 2018).

7. Il motivo di ricorso è palesemente fondato.

7.1. Si ha riguardo ad immobile compreso in fabbricato di edilizia residenziale pubblica, appartenente dunque ex lege al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione, in quanto destinato al pubblico servizio dell’edilizia residenziale pubblica. Non è pertanto necessario che la sua destinazione ad un pubblico servizio, affermata dalla legge, avesse concreta ed effettiva attuazione.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 830 c.c., e art. 828 c.c., comma 2, i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti (Cass. n. 12608 del 2002; n. 7269 del 2003; n. 19951 del 2023).

Nè rileva – come sostiene la Corte d’appello di Roma – la “totale inerzia” dell’ente pubblico nella gestione del bene in parola, atteso che la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all’uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire, come si è già detto, in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell’ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un’immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all’uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo.

7.2. Non riveste affatto efficacia di “giudicato esterno” quanto affermato nella sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4193/2005, all’esito del giudizio intercorso con l’ex conduttore B.B..

Il giudicato esterno ai sensi dell’art. 2909 c.c., deve essersi formato tra le stesse parti in un diverso giudizio ed opera entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato). Il giudicato formatosi in un precedente processo tra il Condominio locatore e il conduttore ed attinente a domanda di rilascio dell’immobile per detenzione senza titolo non fa stato per l’accertamento del diritto di proprietà nei confronti dell’ATER. 8. Va pertanto accolto il ricorso e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2023