Rendiconto e spese straordinarie

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 2
Composta da:
LORENZO ORILIA Presidente
ANTONIO SCARPA Consigliere-Rel.
ROSSANA GIANNACCARI Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere
CHIARA BESSO MARCHEIS Consigliere
Oggetto:
CONDOMINIO
Ud.01/12/2022 CC
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7146/2022 R.G. proposto da:
rappresentati e
difesi dall’avvocato O
-ricorrenti contro
,
rappresentato e difeso dall’avvocato
-controricorrente avverso
la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n.
385/2021 depositata il 10/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022
dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
(omissis)(omissis) (omissis) (omissis)

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
hanno proposto ricorso
articolato in tre motivi avverso la sentenza dalla Corte d’appello
di Messina, n. 385/2021, pubblicata il 10 settembre 2021.
Resiste con controricorso il
.
La Corte d’appello di Messina ha rigettato il gravame contro la
sentenza n. 2428/2018 del Tribunale di Messina, che aveva
respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da
volta all’annullamento della
deliberazione assembleare del dell’8
agosto 2015, non risultando inserita nel rendiconto approvato
dall’assemblea la somma di € 3.052,89 spettante a credito ai
condomini in forza di sentenza resa nel
2013 dallo stesso Tribunale di Messina. Gli attori, poi appellanti,
avevano anche richiesto che venisse dichiarata la compensazione
tra i reciproci crediti.
La Corte d’appello di Messina ha affermato che non sussistesse la
invocata nullità o annullabilità della delibera 8 agosto 2015, per
la mancata appostazione nel rendiconto del debito verso i
condomini risultante da una sentenza di condanna, trattandosi di
decisione discrezionale dell’assemblea che il giudice non può
sindacare.
Il primo motivo del ricorso di
denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.
1135 c.c., 1137 c.c. e 388 c.p. Il motivo adduce che, nel caso di
specie, oggetto della controversia non era una scelta gestoria
rimessa all’assemblea, quanto l’inserimento in bilancio di un
credito certo, liquido ed esigibile dei condomini –
, indicato dalla sentenza n. 1875/13 del Tribunale di
Messina, passata in giudicato.
Il secondo motivo di ricorso censura la violazione o falsa
applicazione dell’art. 1243 c.c.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione
del d.m. n. 55 del 2014, quanto alla liquidazione delle spese di
lite.
Su proposta del relatore, che riteneva che il primo motivo di
ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza
(rimanendo assorbite le restanti censure), con la conseguente
definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione
all’art. 375, comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza
della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, per il
disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione
dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale
dell’amministratore può essere impugnata dai condomini assenti
e dissenzienti nel termine stabilito dall’art. 1137, comma 2, c.c.
non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità,
non essendo consentito al singolo condomino rimettere in
discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non
nella forma dell’impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2,
31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n. 3291; Cass.
Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n.
5254).
A norma dell’art. 1130 bis c.c., il rendiconto condominiale deve
contenere “le voci di entrata e di uscita”, e quindi gli incassi e i
pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni
finanziarie, nonché “ogni altro dato inerente alla situazione
patrimoniale del condominio”, con indicazione nella nota sintetica
esplicativa della gestione “anche dei rapporti in corso e delle
questioni pendenti”, avendo qui riguardo al risultato economico
dell’esercizio annuale.
Per la validità della delibera di approvazione del rendiconto
condominiale, occorre comunque che essa sia idonea a rendere
intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le
quote di ripartizione (tra le tante, Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n.
9099).
Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2,
c.p.c.,il controricorrente segnala che “oggetto della impugnazione non era il bilancio condominiale, ma il punto
descritto all’o.d.g. come ‘approvazione rendiconto finale lavori’
straordinari appalto con la ditta sicché “nella
contabilità finale dei lavori non poteva (pena, sì in questo caso,
la mancata intellegibilità) essere riportata voce diversa dalle
suddette voci, risultando, la eventuale compensazione, evento
successivo da affrontare in sede di riparto e riscossione verso i
condomini”.
L’argomentazione difensiva svolta in memoria dal
controricorrente a poggia su un erroneo
presupposto interpretativo e non risulta perciò dirimente.
La sentenza della Corte di Messina riferisce che nel verbale
della delibera assembleare impugnata, con riguardo al sesto
punto dell’ordine del giorno “Rendiconto gestione
straordinaria appalto delibera in merito”, si
leggeva quanto segue: “prende la parola l’amministratore
che informa di aver ricevuto a mezzo pec la comunicazione
dell’avvocato Maddocco, per i suoi assistiti condomini
i quali, verificando l’invito di
convocazione ed allegati, chiedono di rettificare la loro quota
a debito, poiché, a seguito della sentenza del tribunale di
Messina n. 1875/2013, i condomini hanno un credito nei
confronti del condominio e pertanto le quote ordinarie e
straordinarie devono essere oggetto di compensazione e non
sono pertanto debitori della somma indicata nel prospetto
consegnato con l’invito di convocazione e delle quote richieste
in precedenza tramite lo studio legale avvocato
presenti prendono atto e chiedono di conoscere e verificare le
responsabilità e i dettagli di tale sentenza dichiarando di non
essere d’accordo ad eventuali storni e compensazioni”.
In realtà, gli artt. 1130 n. 10 e 1130 bis c.c. contemplano
unicamente il “rendiconto condominiale annuale della gestione”,
senza distinguere una gestione “ordinaria” da una gestione
“straordinaria”. Le quote stabilite (e i costi sostenuti) per
l’eventuale manutenzione straordinaria vanno annotate nel
registro di contabilità, il cui saldo si riflette nella situazione
patrimoniale e viene riportato nel rendiconto annuale di
esercizio, non essendo legittima la loro annotazione in un
separato documento contabile, non assistito dai criteri di
formazione stabiliti per il rendiconto dall’art. 1130 bis c.c. e con
riguardo al quale i condomini vengano chiamati a votare, come
avvenuto nella specie, se siano, o meno, “d’accordo ad
eventuali storni e compensazioni”.
Va pertanto enunciato il seguente principio:
qualora il rendiconto approvato dall’assemblea non riporti un
debito del condominio verso un condomino derivante da
sentenza esecutiva, si verifica un’obiettiva mancanza di
intellegibilità della situazione patrimoniale del condominio stesso
e deve perciò riconoscersi l’interesse del condomino ad agire per
la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto
il sindacato dell’autorità giudiziaria non si estende in tal modo
alla valutazione del merito – ovvero della opportunità o
convenienza – della soluzione gestoria adottata, ma consiste nel
riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in
particolare, all’art. 1130 bis c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 27/01/1988,
n. 731).
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, restando
assorbiti il secondo ed il terzo motivo, e la sentenza impugnata
va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, che
procederà a riesaminare la causa uniformandosi all’enunciato
principio e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i
restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del
giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Messina in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione
civile della Corte suprema di cassazione, il 1° dicembre 2022.
Il Presidente
LORENZO ORILIA