Installazione individuale di impianto fotovoltaico e poteri dell’assemblea
Pronuncia della Cassazione: il singolo condomino non necessita di via libera assembleare per istallare l’impianto fotovoltaico
(FOTOVOLTAICO)
Gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia “pulita” sono entrati da tempo fra i temi di maggiore attualità anche all’interno delle realtà condominiali, sia sotto l’aspetto della riduzione dell’inquinamento, sia sotto quello del risparmio delle fonti energetiche (e dei costi relativi all’erogazione dei servizi condominiali).
Le previsioni del Codice
A dire il vero questo tema è già stato dotato di una specifica disciplina per effetto dell’articolo 1122-bis inserito nel Codice civile dalla legge di riforma entrata in vigore nel 2013. Questa disposizione stabilisce infatti che è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità che fanno parte del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato, precisando che, qualora invece si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato deve comunicarlo all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione previste per gli interventi.
L’assemblea quindi può deliberare, con la maggioranza prescritta dall’articolo 1136, comma 5, adeguate modalità alternative di esecuzione oppure imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti, deve provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’articolo 1122-bis dispone inoltre che l’assemblea, con la medesima maggioranza indicata, ha pure il potere di subordinare l’esecuzione delle opere alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali e termina con la previsione secondo cui l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito nei casi in cui sia necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, escludendo infine la necessità di una autorizzazione dell’assemblea per realizzare gli impianti destinati alle singole unità abitative.
La pronuncia della Suprema corte
Nonostante la normativa si presenti di per sé molto dettagliata, si registra adesso anche una decisione della Suprema corte (Cassazione ordinanza 17 Gennaio 2023, numero 1337) che ha chiarito alcuni aspetti applicativi relativi all’installazione su una parte comune di pannelli fotovoltaici destinati al servizio di una unità immobiliare di proprietà esclusiva.
La Corte ha precisato in proposito che l’installazione su parte comune dell’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare nei modi previsti dall’articolo 1122-bis del Codice civile può essere eseguita, quando non richiede la modificazione delle parti condominiali, da ciascun condomino, nel proprio interesse e a proprie spese, senza la necessità di acquisire alcuna autorizzazione preventiva dell’assemblea, tranne che una simile autorizzazione non venga imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condòmini nell’interesse comune, in virtù dell’esercizio dell’autonomia privata.
Il parere contrario dell’assemblea
Per questo motivo all’eventuale parere contrario all’installazione di un simile impianto espresso dall’assemblea si deve attribuire soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condòmini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, nei confronti del quale quindi non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione secondo la previsione dell’articolo 1137 del Codice civile.
Infatti il condomino che intenda procedere all’istallazione dell’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, senza modificare le parti condominiali, non subisce alcun pregiudizio dalla deliberazione dell’assemblea che abbia espresso un parere contrario all’intervento, dal momento che quest’ultima non genera alcuna concreta violazione dei suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia come è stata regolata dalla maggioranza assembleare.