Molestie in ambito condominiale

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I pen., sent. n. 18539/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3 febbraio 2016 il Tribunale di Patti condannava l’imputato R.F. alla pena di euro 300 di ammenda e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen., per avere arrecato molestie a S.S. e P.A., sue vicine di casa, fotografandole mentre transitavano nei pressi dello stabile condominiale.
1.1. La pronuncia di condanna è stata fondata sulle dichiarazioni delle parti lese, suffragate dalle testimonianze di altri testi che hanno riferito di come l’imputato fosse ossessionato dal rispetto delle regole condominiali e solito scattare foto con lo scopo di cogliere e documentare eventuali infrazioni al regolamento condominiale.
Il Tribunale ha ritenuto che i continui appostamenti sul balcone della propria abitazione, con il fine di cogliere in fallo condòmini e visitatori, costituissero condotta connotata dal requisito della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto, sicuramente idoneo ad interferire, ledendola, nella sfera della quiete e della libertà delle persone, mentre era del tutto irrilevante il fine che l’imputato si era prefisso e cioè di documentare le violazioni al regolamento condominiale.
2. Contro la decisione ha presentato ricorso l’imputato, con atto recante personale sottoscrizione, deducendo erronea applicazione dell’art. 660 cod. pen., manifesta illogicità della motivazione, travisamento del fatto costituente oggetto di addebito. Ad avviso del ricorrente difettano gli estremi, oggettivo e soggettivo, della contestata contravvenzione. Il reato si configura in presenza di una condotta invasiva della sfera altrui, tenuta per petulanza o altro biasimevole motivo. Ma quella ricostruita sulla base delle dichiarazioni delle parti lese che hanno riferito come il R.F. le avesse fotografate in modo fulmineo e senza alcuna ostentazione, contrasta con le ritenute condotte pressanti, insistenti, indiscrete descritte nella decisione impugnata. Anzi, prescindendo dagli effettivi addebiti dedotti in contestazione, il Tribunale, per motivare la propria decisione di condanna, ha “richiamato ad ampie mani” altri episodi estranei al tema di accusa cristallizzato nell’imputazione elevata, ma che hanno costituito oggetto di addebito in altro procedimento conclusosi con proscioglimento con formula ampiamente liberatoria. Ed inoltre scopo dell’imputato non era quello di arrecare disturbo alle persone fotografate, ma di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio, agendo per la tutela dei propri diritti e non per malanimo o altro biasimevole motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato per le ragioni in appresso indicate.
1. La corretta analisi delle questioni di merito proposte con l’impugnazione deve muovere dalla lettura del capo di imputazione. Al R.F. è contestato di avere per petulanza arrecato molestia e disturbo alle parti lese, sue vicine di casa, fotografandole.
La sentenza impugnata individua le condotte contestate, cui ha attribuito rilevanza penale alla stregua di molestie, nei due episodi riferiti dalle parti lese e oggetto delle distinte querele che hanno originato il presente procedimento: il 15.2.2011 la P.A., mentre si recava presso la ricevitoria antistante l’abitazione dell’imputato, si accorgeva di essere osservata dallo stesso che si affacciava all’improvviso sul balcone della propria abitazione e le scattava una foto; 1’8.3.2011 la S.S., nel transitare nell’area condominiale, si avvedeva che l’imputato era nascosto dietro una finestra del proprio appartamento e, all’improvviso, si affacciava con una macchina fotografica in mano.
1.1. Quindi, implicitamente ritenendo le surriferite singole condotte inidonee a determinare l’effetto pregiudizievole dell’interesse tutelato, si è annotato, sulla scorta delle deposizioni degli altri testi che hanno riferito episodi pregressi e distinti da quelli oggetto di addebito, “… come i continui appostamenti nel balcone al fine di cogliere condòmini e visitatori e quindi fotografarli, costituiscano un comportamento connotato dalla caratteristica della petulanza”, in tal guisa escludendosi la possibilità di ritenere le condotte unisussistenti riferite dalle odierne parti lese di per sé sole idonee ad integrare distinti fatti di molestia.
1.2. Pertanto, alla luce delle ragioni esibite dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha sostanzialmente affermato che la molestia e il disturbo arrecato alle persone offese non dipendeva dalla natura o gravità dei comportamenti singolarmente riferibili all’imputato ma dalla loro asserita abitualità.
Per conseguenza, da un lato è stato già in fatto escluso che i singoli episodi denunziati, di per sé presi e singolarmente valutati, fossero idonei ad integrare distinte fatti di molestie; dall’altro non può certamente ritenersi abituale una condotta che si è realizzata in danno delle singole parti lese una sola volta, in disparte dall’ulteriore rilievo che quella riferita dalla S.S. non sarebbe nemmeno attuativa della contestata azione molesta, avendo la teste riferito che l’imputato si era affacciato con la macchina fotografica in mano, ma non anche che le aveva scattato una fotografia.
2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto reato non sussiste.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.