Impianti a norma e responsabilità condominiale

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 5.7.2017, n. 16608

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
R.L. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1941/2015 del 29 dicembre 2015. La sentenza impugnata ha accolto l’appello del Condominio …, avverso la sentenza n. 833/2009 del Tribunale di Palermo, ed ha così rigettato le domande proposte dal R.L. con citazione del 6 novembre 2007, volte ad ottenere la condanna del Condominio …, a rendere l’impianto elettrico che fornisce il suo appartamento conforme alle disposizioni di legge ed ad eseguire i necessari lavori, nonché a risarcire i danni materiali e non patrimoniali subiti. R.L. aveva dedotto che, a seguito dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico condominiale alla normativa comunitaria, eseguiti in modo non conforme alle regole dell’arte, si erano verificate nella sua unità immobiliare di proprietà esclusiva continue interruzioni della fornitura di energia elettrica, come anche malfunzionamenti in altri appartamenti e nella luce scala. Da tali continui black out e variazioni di tensione elettrica il R.L. aveva sostenuto di aver ricevuto danni per la rottura del frigorifero e della lavatrice, con esborsi pari ad euro 10.000. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per l’importo di euro 5.000 ed aveva condannato il Condominio al rifacimento dell’impianto elettrico. La Corte d’Appello, viceversa, evidenziava che le relazioni di CTU espletate nei due gradi di giudizio avessero accertato che l’impianto elettrico condominiale non fosse in regola rispetto alle normative tecniche, e perciò rivelasse carenze funzionali e di sicurezza. Pur tuttavia, sempre alla luce delle risultanze peritali, la Corte di Palermo negava l’esistenza di un nesso causale tra il cattivo funzionamento dell’impianto condominiale e quello pertinente la proprietà esclusiva del R.L., come anche tra i difetti dell’impianto comune ed i danni subiti dall’attore.
Il primo motivo di ricorso di R.L. denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1117 c.c., non essendosi la Corte d’Appello pronunciata sulla domanda di condanna del Condominio al ripristino ed alla messa a norma dell’impianto elettrico condominiale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 comma 4, c.p.c., avendo la Corte di Palermo negato il collegamento tra il cattivo funzionamento dell’impianto elettrico condominiale e quello del condomino, senza enunciare la motivazione seguita, ed anzi andando contro le risultanze di entrambe le CTU.
(omissis)
Il quarto motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte di Palermo posto a carico dell’appellante anche le spese processuali e gli onorari di difesa sostenuti in primo grado dal Condominio, il quale era invece rimasto contumace davanti al Tribunale.
(omissis)
Il primo motivo va rigettato. Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384, comma 4, c.p.c., pur essendo dal ricorrente denunciata l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Condominio alla messa a norma dell’impianto elettrico condominiale, questa Corte può decidere sul punto nel merito, giacché la questione di diritto posta con la suddetta domanda risulta palesemente infondata e non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L’art. 1117, n. 3, c.c., delimita chiaramente quale sia l’estensione dell’impianto condominiale di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica e quale, sia quindi, il suo “confine” rispetto all’inizio degli impianti rientranti nelle proprietà esclusive delle rispettive unità immobiliari, avendo riguardo al “punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini”. Sicché una responsabilità del condominio per i danni cagionati dal cattivo funzionamento dell’impianto elettrico si limita a quella parte del sistema che sia posta prima delle diramazioni negli appartamenti, rimanendo i singoli condòmini tenuti alla manutenzione degli impianti interni.
Va poi chiarito come il singolo condomino non sia titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali, che possa essere esercitato mediante un’azione di condanna della stessa gestione condominiale all’adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l’uso dell’impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117 e ss. c.c. Ne consegue che il condomino non ha comunque azione per richiedere la condanna del condominio ad un “facere”, consistente nella messa a norma dell’impianto elettrico comune, potendo al più avanzare verso il condominio una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla riparazione o all’adeguamento dell’impianto (arg. da Cass. Sez. 2, 31/05/2006, n. 12956; Cass. Sez. 2, 15/12/1993, n. 12420), ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell’amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all’autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell’art. 1105, comma 4, c.c.
Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato. La nullità ex art. 132, n. 4, c.p.c. suppone che nella sentenza sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, là dove la pronuncia della Corte di Palermo evidenzia che le CTU escludono un nesso causale tra il cattivo funzionamento dell’impianto condominiale e quello pertinente la proprietà individuale del R.L.. Non integrano, pertanto, il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. le considerazioni svolte nel secondo motivo ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze degli elaborati peritali, invitando la Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa.
(omissis)
È invece fondato il quarto motivo di ricorso: il Condominio … era rimasto contumace in primo grado, come conferma la stessa Corte d’Appello di Palermo nella sua motivazione, sicché non dovevano essergli liquidate le spese relative a quella fase. La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha, invero, il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (da ultimo, Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17432).
(omissis)

P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la condanna di R.L. a rimborsare al Condominio …, le spese liquidate relative al primo grado di giudizio; compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.