Azioni a tutela del bene comune

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 4.10.2016, n. 19796

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ingiunto dal Tribunale di Venezia a B.A. il pagamento della somma di euro 202.472, oltre accessori, in favore di B.L., quale corrispettivo dei lavori in appalto che avevano interessato il condominio, nel quale si trovava l’appartamento dell’ingiunto, a sèguito di opposizione proposta dal B.A., il quale aveva dedotto che l’intervento non era consistito in un mero rifacimento del tetto, avendo comportato una trasformazione, implicante aumento dei volumi, attraverso innalzamento del colmo, che non era stato autorizzato dall’assemblea condominiale e che parte del credito vantato era da riferire a lavori eseguiti nell’esclusivo interesse del condomino L.M., il predetto Tribunale, accolta, con la sentenza n. 972/04, revocò il decreto monitorio.
Proposto appello il B.L., la Corte di Venezia, con sentenza depositata il 2/11/2010, confermò la sentenza di primo grado.
Con ricorso del 25/7/2011 B.L. chiede l’annullamento della sentenza d’appello. Resiste, con controricorso del 15/9/2011, B.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione  degli artt. 81, 100, cod. proc. civ., 24, co. 1, Cost., 1123, 1131 e 1139, cod. civ.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.
Assume il B.L. non essere stato affatto specificato dalla Corte territoriale quale fosse il fondamento dell’asserito “diritto di non versare la sua [quella a carico del B.A.] quota di corrispettivo”. Ove, peraltro, si fosse voluto scandagliare l’asserito, entrambe le ipotesi alle quali era dato giungere facevano escludere il fondamento dell’affermazione. Invero, ove la pretesa era da intendersi diretta nei confronti del condominio, l’eventuale diritto relativo non poteva che essere fatto valere solo nei confronti del medesimo; ove, per contro, si fosse inteso far riferimento al diritto del singolo condomino nei confronti dell’appaltante, il B.A. doveva intendersi privo di legittimazione, in quanto agente nei confronti del terzo a tutela di un interesse individuale e non a tutela del bene comune o di un interesse collettivo.
(omissis)
Il fondamento del primo motivo assorbe le altre doglianze.
Nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condòmini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza, salvo che relativamente alle controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune (Sez. 2, n. 6480 del 3/7/1998; Sez. 2, n. 9033 del 4/7/2001). Da qui si è condivisamente tratto che il principio della c.d. “rappresentanza reciproca” e della “legittimazione sostitutiva” – in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi – non può essere invocato, ad esempio, qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l’interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale (Sez. 2, n. 18028 del 3/8/2010).
Ciò posto, deve osservarsi che nel caso alla mano il resistente non ha agito per sostenere le ragioni del condominio, ma quelle sue proprie, nei confronti di soggetto (l’appaltatore) legato da rapporto contrattuale con il condominio. Da qui il difetto di legittimazione del B.A. ad un’autonoma azione nei confronti del B.L. al fine di soddisfare un interesse esclusivamente proprio.
Ove, poi, avesse inteso tutelare, come parrebbe sulla base dell’esposto, il suo diritto di condomino, leso da abusi edilizi, ed opere dirette a favorire solo alcuni condòmini e poste a carico di tutti i condòmini, non avrebbe dovuto rivolgersi che contro il condominio, restando estraneo alla pretesa il terzo contraente.
In conclusione, come anticipato, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
La significativa complessità della materia consiglia compensare le spese dell’intero giudizio. Una tale decisione non impinge nei limiti e divieti introdotti prima con la l. n. 69 del 18/6/2009 e poi, ancor più restrittivamente, con il d.l. 12/9/2014, n. 132, convertito nella l. 10/11/2014, n. 162, stante la ben anteriore pendenza giudiziaria.

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa le spese dell’intero giudizio.