Condono edilizio

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23647 Anno 2021
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENGONI ENRICO
Data Udienza: 12/03/2021

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIRAGLIUOLO CONCETTA nato a FORIO il 08/04/1957

avverso l’ordinanza del 25/11/2020 del TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/11/2020, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, rigettava la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione emesso dal
Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale con riguardo alla sentenza
n. 435/2005, pronunciata a carico di Concetta Miragliuolo con riguardo ad abusi
edilizi commessi.
2. Propone ricorso per cassazione l’intimata, a mezzo del proprio difensore,
chiedendo l’annullamento della decisione. Il Giudice non avrebbe considerato che,
con riguardo allo stesso immobile, penderebbe al Comune di Forio un’istanza di
sanatoria edilizia ex lege n. 326 del 2003, della quale sarebbero certi i tempi di
definizione, in ragione del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, in assenza di cause
ostative.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Il Giudice dell’esecuzione – con argomento congruo che l’impugnazione
neppure menziona – ha evidenziato che l’art. 25, d.l. n. 109 del 2018, convertito
dalla I. 16 novembre 2018, n. 130 (ed oggetto anche del ricorso), non è applicabile
al caso di specie, concernendo soltanto istanze di condono relative ad “immobili
distrutti o danneggiati dal sisma del 21/8/2017”; condizione che, nella vicenda in
esame, non è allegata dalla Miragliuolo, tantomeno provata.
5. La stessa ordinanza ha poi rilevato che il d.l. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, consente la
possibilità di accedere al condono per le opere realizzate in zona sottoposte a
vincolo paesaggistico (come nel caso di specie) soltanto quando gli interventi siano
di minore rilevanza, ai sensi dei numeri 4, 5, e 6 dell’allegato I dello stesso decreto,
e previo parare favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (come poi
affermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 40676 del 20/5/2016, Armenante, Rv.
268079); presupposti – ancora – neppure allegati nell’impugnazione in esame.
6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12 marzo 2021