Offese in assemblea: ingiurie o diffamazione

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 13042/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza emessa dal Giudice di pace di Gaeta in data 17/02/2014, con cui il C.M. era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui all’art. 595 cod. pen., per aver offeso la reputazione di M.P. depositando, all’assemblea condominiale del 17/07/2010, relativa al condominio di via …, una missiva indirizzata al M.P., all’amministratore del condominio P.P. ed al condomino L.G., nella quale sosteneva che il M.P. avrebbe “occupato abusivamente un sottotetto utilizzandolo come abitazione”, specificando che “l’occupazione è avvenuta attraverso una serie di atti illegittimi, falsi e nulli, in spregio alle più normali regole della giustizia”, ribadendo il tutto a P.P. ed a L.G. all’assemblea del 16/10/12010; fatto commesso in Formia il 17/07/2010 ed il 16/10/2010.
2. Con ricorso depositato il 11/07/2015 il C.M., a mezzo del difensore di fiducia , ricorre per:
(omissis)
2.3. violazione di legge, vizio di motivazione, violazione di norme stabilite a pena di nullità, ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla erronea qualificazione del fatto, atteso che la vicenda verificatasi in data 16/10/2015 non può essere qualificata come diffamazione, in quanto il M.P. era presente all’assemblea condominiale;
(omissis)

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito meglio specificati.
(omissis)
2. Fondata appare, invece, la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso, la cui trattazione appare logicamente preliminare rispetto alle altre doglianze, atteso che dalla formulazione del capo di imputazione sembrerebbe che la condotta del ricorrente si sarebbe articolata in due distinti episodi: il primo in data 17/07/2010 – allorché sarebbe stata depositata una missiva a contenuto diffamatorio, indirizzata al M.P., all’amministratore di condominio P.P. ed al condomino L.G., nel corso di un’assemblea condominiale tenutasi in detta data – ed il secondo in data 16/10/2010 – in cui le affermazioni contenute nella missiva sarebbero state ribadite verbalmente tanto al P.P. che al L.G..
Ciò che non è dato comprendere, alla luce tanto della motivazione della sentenza di primo grado che della sentenza impugnata, è se agli episodi citati fosse o meno presente il M.P., ossia la persona offesa, a cui era stata indirizzata la missiva presentata alla riunione di condominio del 17/07/2010; né si afferma o si esclude, nelle sentenze di merito, la presenza della persona offesa alle successiva riunione del 16/10/2010.
Dalla formulazione della norma di cui all’art. 594 cod. pen. – secondo cui la condotta, in precedenza penalmente rilevante, era integrata allorquando l’offesa veniva posta in essere alla presenza della persona destinataria della stessa – si evince che, a differenza di quanto previsto dal successivo art. 595 cod. pen. – che prevede la condotta di chi, fuori dei casi indicati dal precedente articolo, offende l’altrui reputazione comunicando con più persone – la presenza della persona offesa appare costituire il criterio discretivo che differenzia le due condotte, quella di ingiuria da quella di diffamazione, come si evince altresì dal dato letterale costituito dall’inciso “fuori dai casi indicati dal precedente articolo”, di cui all’art. 595 cod. pen..
Ne discende che, ai fini della corretta qualificazione giuridica della condotta del ricorrente in entrambe le occasioni indicate nel capo di imputazione, oltre che ai fini della valutazione dell’attualità della rilevanza penale della condotta, appare indispensabile che sia esplicitato dal giudice di merito se la persona offesa M.P. fosse stato presente o meno agli episodi indicati nel capo d’imputazione, ovvero ad uno solo di essi.
Ne deriva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cassino sul punto, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
(omissis)

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cassino. Motivazione semplificata.