Parcheggio condominiale e rispetto della fascia di battigia

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 35068/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 08/09/2015 di quello stesso Tribunale che ha annullato il decreto del 06/08/2015 con cui il G.i.p. di quel capoluogo, sulla ipotizzata sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 181, comma 1, d. lgs. n. 42 del 2004, aveva disposto il sequestro preventivo di un’area, sita in Lignano Sabbiadoro, distante dal mare meno di 300 metri e perciò sottoposta a vincolo paesaggistico, da tempo utilizzata senza alcuna autorizzazione come parcheggio a servizio degli autoveicoli dei condomini del “Residence …” previa installazione di barre stradali automatizzate, paletti e catenelle.

1.1. Con unico motivo eccepisce che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale: a) il vincolo paesaggistico sussiste sull’intera area, non solo sulla parte compresa nella c.d. fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia; b) in ogni caso, anche il mero utilizzo dell’area come parcheggio di autoveicoli necessita di specifica autorizzazione paesaggistica; c) il permanente utilizzo dell’area in violazione del vincolo impedisce il decorso del termine di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

3. Il Tribunale del riesame ha spiegato che non sussistono gli indizi dell’ipotizzato reato perché:

a) dalla planimetria allegata al decreto di sequestro risulta che solo una minima parte dell’area adibita a parcheggio ricade nella c.d. fascia protetta di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 42 del 2004;

b) in tale porzione era stato realizzato un varco di accesso sul quale era stato posto uno sbarramento datato e nemmeno utilizzato perché adiacente ad un’area di parcheggio pubblica;

c) l’utilizzo dell’area come parcheggio asservito al condominio risale al 1981, ad epoca addirittura anteriore alla introduzione del vincolo.

3.1. Il pubblico ministero ricorrente non contesta i fatti, così come descritti dal Tribunale, ma ritiene, come detto, che: a) il vincolo si estende all’intera area adibita a parcheggio; b) l’utilizzo permanente dell’area determina la permanente violazione del vincolo.

3.2. Entrambi i rilievi sono infondati.

3.3. La tutela imposta dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 riguarda esclusivamente i territori costieri ricompresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, non si estende oltre. In particolare, la proprietà di un’area, parte della quale ricade all’interno della c.d. fascia di rispetto, non legittima l’estensione del vincolo a tutta l’area stessa.

3.4. Non rileva, inoltre, l’utilizzo del bene in sé (peraltro nemmeno in contrasto con la destinazione urbanistica dell’area), bensì il fatto che la realizzazione delle opere necessarie a tale utilizzo e l’utilizzo stesso risalgono, secondo deduzioni non contestate, al 1981, ad epoca addirittura anteriore alla stessa apposizione del vincolo, introdotto per la prima volta con D.M. 21 settembre 1984 (annullato in sede giurisdizionale amministrativa con sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1548 del 1985) e quindi, in via definitiva, con legge 8 agosto 1985, n. 431.

3.5. Sicché non han pregio le questioni relative alla permanente lesione dei valori tutelati dal vincolo se, prima ancora, non sussiste il reato ipotizzato.

3.6. L’art. 181, comma 1, d. lgs. n. 42 del 2004 sanziona penalmente la realizzazione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, non l’uso puro e semplice che di tali beni si faccia (si veda, al riguardo, il diverso tenore letterale dell’art. 170, d. lgs. n. 42 del 2004); né tale uso (ancorché valutabile a fini cautelari) estende la permanenza del reato oltre il momento finale della realizzazione dei lavori.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del pubblico ministero.