Chiostri e spese per la manutenzione

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 2.3.2017, n. 5339

CONSIDERATO IN FATTO
La I. s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il condominio di via … al fine di sentir accertare l’illegittimità del riparto della spesa adottata dall’amministratore per il pagamento di lavori relativi ad una chiostrina, che non avrebbe costituito un bene comune a tutti condòmini.
La domanda era resistita dal suddetta Condominio che chiedeva il rigetto della stessa.
Con ulteriori atti la medesima I. s.r.l. e C.A. proponevano opposizione avverso i DD.II., di cui in atti, con i quali veniva ingiunto il pagamento degli oneri condominiali afferenti le succitate spese.
Il Condominio chiedeva il rigetto delle opposizioni.
Con sentenza del 16 dicembre 2003, riuniti i tre procedimenti, l’adito Tribunale rigettava le domande proposte dalla società I. s.r.l. e dalla C.A. e revocava gli opposti DD.II. essendo intervenuto – in corso di causa – il pagamento, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite ed accessori.
La società I. s.r.l. interponeva appello avverso la succitata sentenza, di cui chiedeva il rigetto.
Resisteva l’appellato Condominio, rimanendo contumace l’appellata C.A..
L’adita Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1399/2012, rigettava l’appello, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del giudizio.
Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre la società I. s.r.l. con atto affidato a due ordini di motivi.
Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c..
La parta ricorrente adduce a sostegno del motivo qui in esame la mancata sussunzione, da parte della sentenza gravata, della fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art. 1123, secondo comma c.c., “disposizione esplicitamente invocata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado … e nell’atto di appello al secondo motivo”, a dire della testuale affermazione di cui al ricorso in esame.
Senonché la ragione fondamentale in base alla quale è stata decisa la controversia poggiò sull’accertamento (fatto proprio da entrambi i Giudici del merito) del fatto che chiostrina, per la quota di spese condominiali si controverte, faceva parte del condominio.
Né risulta data la prova o allegata come non debitamente valutata la prova che la medesima chiostrina non era un bene condominiale.
Tale elemento fa venire meno ogni possibile valenza del motivo proposto, che va – pertanto – respinto.
2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione, nella forma, dell’omessa applicazione dell’art. 1123, comma secondo c.c. in relazione all’art. 360, n., 3 c.p.c.”.
Il motivo, ripropone – sotto altro profilo – il medesimo tipo di censura già innanzi esaminato.
Pertanto anche tale motivo va rigettato per lo stesso ordine di ragioni già innanzi esposte, nonché per la seguente dirimente ragione.
La possibilità di ripartizione delle spese in modo proporzionale all’uso che ciascuno ne può fare, considerata dalla norma invocata dalla parte ricorrente, era del tutto esclusa nell’ipotesi.
La sentenza gravata ha rilevato come “I. s.r.l. non ha adeguatamente contrastato l’affermazione del primo decidente secondo cui la chiostrina costituisce un tutt’uno con l’edifico condominiale, essendo una struttura essenziale ai fine dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e fungendo da copertura delle botteghe sottostanti e da delimitazione, con i propri muri perimetrali della sagoma del fabbricato”.
Tale fatto esclude, in radice, ogni configurazione di un “uso che ciascuno può fare” e la pretesa applicabilità della norma invocata e di una minore contribuzione pro-quota.
3. Il ricorso deve – pertanto – essere, alla luce di quanto innanzi esposto e ritenuto, rigettato.
(omissis)

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.