Competenza giudiziale in  materia condominiale

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 3.10.2019, n. 24748

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza del 23.1.2018, il tribunale di Ancona – pronunciandosi sulla impugnativa della delibera assembleare del 5.9.16 del Condominio dello stabile sito in …, proposta dalla società D. Immobiliare s.r.l. – così pronunciava: «dichiara l’incompetenza per valore del tribunale adito in favore di quella del giudice di pace di Ancona e, comunque, l’impugnazione della delibera assembleare 5.9.16 da parte di D. Immobiliare s.r.l. inammissibile»; il tribunale condannava inoltre l’attrice a rifondere al convenuto Condominio le spese del giudizio.
Avverso tale decisione la D. Immobiliare s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, sottolineando come la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della delibera condominiale dovesse ritenersi inutiliter data, provenendo da un giudice che si era spogliato della propria competenza, e sostenendo che il tribunale aveva errato nel rapportare il valore della causa non alla spesa approvata con l’impugnata delibera condominiale, bensì alla quota millesimale di tale spesa gravante sull’attrice; la ricorrente si duole anche per il regolamento delle spese operato dal tribunale, sostenendo che dalla sentenza non sarebbe possibile desumere se detto regolamento sia ascrivibile alla declaratoria di incompetenza o alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa della delibera condominiale.
Il Condominio non ha spiegato difese in questa sede.
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 10 gennaio 2019 per la quale il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Preliminarmente il Collegio rileva che – come correttamente dedotto nel ricorso della D. Immobiliare s.r.l., con argomentazione condivisa anche dal Procuratore Generale – la statuizione di inammissibilità dell’impugnativa della delibera condominiale proposta dalla odierna ricorrente va giudicata tamquam non esset, essendo stata resa dal tribunale dopo che esso si era spogliato della potestas iudicandi, declinando la propria competenza a favore del giudice di pace (SS.UU. 3840/07); donde l’ammissibilità del presente regolamento di competenza.
Detto regolamento, tuttavia, va giudicato infondato, giacché la statuizione di competenza del giudice di pace adottata dal tribunale di Ancona risulta conforme al consolidato orientamento di questa corte secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione dell’incompetenza, occorre avere riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum (così, da ultimo, la pronuncia n. 21227/18; in precedenza si vedano le pronunce nn. 6363/10, 16898/13, 15814/14, 18283/15, 5014/18).
Priva di pregio, infine, è la doglianza avanzata dalla ricorrente in relazione al regolamento delle spese effettuato dal tribunale anconetano, avendo quest’ultimo correttamente posto le spese a carico della parte soccombente sulla questione di competenza, ossia sulla questione nella cui decisione si è esaurita la potestas iudicandi del tribunale stesso. Non è censurabile in cassazione, d’altra parte, il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese da parte del giudice di merito (tra le tante, Cass. 11329/19).
Il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato.
Non vi è luogo al regolamento delle spese di questo procedimento, non avendo il Condominio spiegato difese dinanzi a questa Corte.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.