Lancio di oggetti dal balcone e responsabilità

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 27.7.2016, n. 15662

Considerato che: 
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.;
«Ritenuto che:
– A.A. convenne in giudizio il Condominio …, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al lancio di immondizia dai piani superiori dell’edificio condominiale sul terrazzo di proprietà attorea e alla conseguente necessità di provvedere alle pulizie di detto terrazzo e di realizzarvi una tettoia di protezione;
– nella resistenza del Condominio convenuto, il Tribunale di Perugia rigettò la domanda;
– sul gravame proposto dall’attrice, la Corte di Appello di Perugia confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre A.A. sulla base di due motivi;
– il Condominio …, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1703-1710-1218-1129 ss. cod. civ., per avere la Corte di Appello escluso la sussistenza della pretesa responsabilità del condominio e/o dell’amministratore condominiale in ordine ai lamentati danni) appare manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito hanno puntualmente spiegato – con motivazione esente da vizi logici e giuridici – come il regolamento condominiale vietasse il lancio di immondizie e di oggetti dai piani superiori prevedendo conseguenti sanzioni per i trasgressori, che – tuttavia – non si è riusciti ad individuare a causa della “omertà” dei condòmini, con ciò nulla potendosi addebitare all’amministratore o al condominio;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello ritenuto che la delibera dell’assemblea condominiale del 16.3.2005 si limitasse ad autorizzare i proprietari dei terrazzini interni dei primi piani alla installazione di tettoie, e non invece a disporne l’installazione a spese del condominio) appare inammissibile, trattandosi di censura che investe un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, né peraltro avendo il ricorrente fornito elementi – come era suo onere ai fini dell’autosufficienza del ricorso – per apprezzare l’eventuale manifesta illogicità della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale.
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato».

Considerato che:
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, non potendo addebitarsi al condominio la mancata realizzazione delle tettoie, in quanto l’assemblea condominiale ne ha autorizzato la installazione a cura e spese di ciascun condomino;
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
– ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.