Diffamazione in condominio

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 27889/2016, ud. 26.4.2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Cagliari ha assolto l’imputata D. dal delitto di diffamazione nei confronti di un condomino, perché il fatto – compiuto nel febbraio 2009 – non costituisce reato, per essere espressione del diritto di critica.
1. Ha presentato ricorso il P.M. che ha lamentato l’errata applicazione dell’esimente del diritto di critica, poiché i fatti addebitati alla parte offesa non erano risultati veri, le espressioni superavano il limite della continenza e mancava nella comunicazione la rilevanza sociale, essendo il fatto inserito nell’ambito di una banale litigiosità condominiale.
In data 21 aprile è pervenuta in Cancelleria memoria difensiva per la parte civile che ha insistito per l’annullamento della sentenza.
All’odierna udienza il Pg ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve premettersi che il Giudice di pace ha ritenuto integrato il requisito della comunicazione con più persone, poiché era risultato accertato che l’imputata aveva inviato all’amministratore ed agli altri condomini una lettera in cui asseriva che la parte offesa D., noto per essere intollerante verso ogni forma di vita presente nell’edificio comune, e che aveva richiamato al rispetto delle regole condominiali, aveva edificato illegalmente su parti comuni dell’edificio e cioè sui lastrici solari.
1.1. La sentenza ha, altresì, giudicato configurabile la fattispecie di reato sia per il contenuto potenzialmente offensivo delle espressioni usate, sia per la consapevolezza della lesività della reputazione delle parole scritte; tuttavia era stata ritenuta l’esimente del diritto di critica per la rilevanza sociale dell’argomento, perlomeno – sembra intendersi – nell’ambito del condominio, per la verità dei fatti manifestati e per il rispetto del principio detta continenza.
2. La motivazione sul ritenuto diritto di critica non ha fornito una adeguata giustificazione dell’iter logico giuridico seguito per giungere alla conclusione adottata. In particolare il decidente si è limitato ad enunciare i principi giurisprudenziali elaborati da questa Corte in tema dei presupposti per ravvisare l’esimente in parola, senza calarli in alcun modo nel caso oggetto del suo giudizio, senza fare riferimenti specifici ai risultati probatori del processo, affermandone apoditticamente la presenza, in tal modo restando oscure le ragioni della decisione.
2.1. Solo sul requisito della verità dei fatti esposti dall’imputata risulta spesa qualche parola – in ogni caso insufficiente allo scopo esplicativo – avendo la sentenza osservato che erano rilevabili in atti dati fattuali consistiti in questioni già oggetto di considerazione in sede di assemblea dei condòmini, riguardanti – sembra di capire – l’esistenza di un diritto esclusivo del lastrico solare da parte di D..
3.In tale misero quadro argomentatìvo il ricorso del PM territoriale, tramite i riferimenti alla ristrettezza della questione di fatto sollevata dall’imputata – confinata nell’ambito di una banale lite condominiale, originata da lamentele di D. per il comportamento ineducato del cane di D. – ed al mancato accertamento della realtà dei fatti rappresentati come illeciti ed addebitati dall’imputata all’altro condomino, ha validamente censurato l’applicazione dell’esimente sotto i profili della rilevanza sociale delle espressioni diffamatorie e della verità delle stesse, la cui sussistenza è stata, in sostanza, solo dichiarata nel provvedimento per cui è ricorso ma non spiegata in alcun modo.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio all’Ufficio del Giudice di Pace Cagliari per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio all’Ufficio del Giudice di Pace Cagliari per nuovo esame.