Furto nelle aree comuni condominiali

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VII pen., sent. n. 40933/2016

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, quanto all’affermazione di responsabilità di A.A., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. (capo a) e 116 cod. str. (capo b).
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, in relazione alla configurabilità del reato contestato.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condòmini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013: nella specie, la Corte non ha ritenuto ostativa alla configurazione del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. la circostanza che sull’area condominiale destinata a parcheggio, all’interno della quale era stato consumato il furto, insisteva una servitù pubblica di passaggio pedonale).
Poiché il reato di cui al capo b è stato depenalizzato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per tale causa, con conseguente eliminazione della pena irrogata di giorni dieci di reclusione ed euro 34 di multa, già computata la riduzione per il rito.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione ed euro 34 di multa, già computata la riduzione per il rito.
Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti relativi alla contravvenzione al giudice del merito per l’inoltro all’autorità amministrativa competente per la sanzione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.