Il reato di molestie in ambito condominiale

CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VII pen., ord. n. 25686/2018

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Pescara ha – per quanto qui rileva – condannato l’imputata alla pena dell’ammenda, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 659 e 674 cod. pen., per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, recato molestie e disturbo con rumori, nonché gettato sul balcone di una vicina, con cadenza quotidiana, cose atte a offendere ed imbrattare (in particolare immondizia e liquidi di vario genere).
2. Avverso la sentenza l’imputata ha proposto un’impugnazione qualificata come appello, deducendo: 1) l’erronea applicazione della continuazione, non essendosi considerato che la coimputata F.S. era stata assolta e non essendo sufficientemente chiara l’attribuzione dei fatti in contestazione; 2) l’erronea valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, che sarebbero prive di sufficienti riferimenti alle circostanze di tempo delle condotte, nonché l’erronea valutazione delle testimonianze rese da soggetti legati alla stessa persona offesa; 3) la mancanza della tipicità delle condotte, in assenza di prova della fonte e dell’intensità dei rumori provocati, nonché del getto pericoloso di cose; 4) l’illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena e l’eccessività della stessa.

Considerato in Diritto
3. (omissis) Il ricorso è inammissibile, perché consiste nel tentativo di ottenere da questa Corte una ricostruzione e una valutazione alternative dei fatti, precluse in sede di legittimità; di talché le censure formulate non possono essere ricondotte, neanche in via interpretativa, alle categorie dell’art. 606 cod. proc. pen.. La difesa non prospetta lacune o vizi logici della motivazione, richiamando, peraltro, passaggi della sentenza che risultano logicamente e correttamente argomentati in ogni loro parte. Ricostruendo con chiarezza il quadro istruttorio, il Tribunale afferma che: a) l’imputata è stata vista da più soggetti gettare acqua e pattume dal proprio balcone nel balcone della persona offesa e ha provocato rumori che disturbavano con continuità il riposo dei condomini; b) non esiste una ragione per non ritenere attendibili, in relazione alla posizione dell’imputata odierna ricorrente – che si differenzia in modo significativo da quella della coimputata, rispetto alla quale non vi era la prova che vivesse con continuità nell’appartamento da cui provenivano le immissioni e le molestie – le convergenti e chiare dichiarazioni dei testimoni dell’accusa; c) le condotte rientrano evidentemente nelle fattispecie astratte degli artt. 659 e 674 cod. pen., perché consistono nel disturbo volontario e ripetuto del riposo di una generalità dei soggetti, nonché il nel getto di liquidi al fine di recare molestia; d) il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche risultano giustificati sulla base della chiara natura dolosa delle condotte e della loro pervicace reiterazione, che induce ad escludere che l’imputata, soggetto che dimostra un totale spregio delle regole di convivenza, si astenga in futuro dal compiere atti della stessa specie.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
(omissis)

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.