Roma, 6 Maggio 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 11/E
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».
Ulteriori risposte a quesiti.

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito ai quesiti relativi al credito d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del Decreto).

3.1 QUESITO: Spese condominiali
Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta spettante, si debba tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore, a prescindere dalle modalità di addebito (in forma separata o unitaria rispetto al canone).
RISPOSTA
Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

3.2 QUESITO: Locazione del negozio e della pertinenza
Si chiede di conoscere se nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), con canone unitario, si possa beneficiare, per entrambi, del credito d’imposta per botteghe e negozi.
RISPOSTA
Il credito di imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.