Milano, 31 Luglio 2020

Con l’Ordinanza emessa il 27/07/2020 dal Tribunale Civile di Milano (Giudice Dott.ssa Martina Flamini) si conclude l’azione giudiziaria promossa da ASGI, CGIL Lombardia e NAGA contro le clausole discriminatorie contenute nel Regolamento Regionale n. 4/2017 per l’accesso ai Servizi Abitativi Pubblici, che riguarda in sostanza la partecipazione ai Bandi.

Le tre Associazioni, in via prioritaria, avevano contestato il requisito minimo dei 5 anni di residenza in Regione, riguardante sia italiani che stranieri, previsto anche dalla L.R. 16/2016 che regola la materia, motivo per cui si era dovuta esprimere la Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 44 del marzo 2020, ne aveva dichiarato l’incostituzionalità.

Nel prosieguo, il Tribunale di Milano è poi passato ad esaminare anche la seconda questione, concernente la certificazione aggiuntiva di “impossidenza” richiesta circoscritta esclusivamente ai cittadini di provenienza extra-UE, sentenziando tale aggravio come illegittimo e discriminatorio, in quanto la prova dell’assenza di proprietà all’estero non può differenziarsi in rapporto alla nazionalità dei soggetti, venendo fatta oltretutto salva sempre, nel caso di eventuale assegnazione a seguire, la successiva effettuazione delle specifiche verifiche fiscali nel merito.

Dopo questa importante decisione, si cancella finalmente in Regione Lombardia un’appariscente ingiustizia che, alla stregua di un vero e proprio sbarramento, ha purtroppo precluso la partecipazione ai Bandi a numerosi cittadini bisognosi o ne ha causato l’esclusione dalle graduatorie, data appunto l’imposizione di produrre una documentazione il cui rilascio è frequentemente impossibile da ottenere da parte di numerosi Stati Esteri, né organizzati né strutturati circa il censimento della proprietà immobiliare o che, nei casi più fortunati in cui ciò risultava fattibile, comporta costi di svariate centinaia di euro a fronte di una limitata validità di 6 mesi appena.

Alla luce di ciò, dovrà ora dunque essere immediatamente aggiornato e modificato il meccanismo dei Bandi Regionali, ripristinando così l’inviolabile principio dell’equità di trattamenti, il cui rispetto la CGIL, il SUNIA e altre sigle sindacali avevano vanamente chiesto a Regione Lombardia fin dall’inizio, rimarcando l’inammissibilità di tale distinzione palesemente artificiosa tra cittadini di serie A e di serie B.

Si esprime quindi la massima soddisfazione rispetto a un pronunciamento che auspichiamo possa costituire da qui in avanti un punto fermo rispetto a questioni oggetto di strumentalizzazioni politiche che niente hanno a che vedere con la giustizia sociale e i basilari concetti di democrazia.