Reggio Calabria, 26 Luglio 2019

A seguito dell’intervento sulla stampa a firma di Vincenzo Leotta (che parlava a nome di Uppi, Confabitare, Federproprietà e Ania) contestando l’Accordo Territoriale sui contratti di locazione a canone concordato a Scilla, firmato e depositato dalle scriventi OO. SS., si inviano le dovute precisazioni da parte di Confedilizia, Sunia-Cgil e Sicet-Cisl, le Organizzazioni Sindacali del settore più rappresentative sul territorio nazionale, regionale e provinciale.

“E’ una fake news – esordiscono Francesco Alì (Cgil Calabria), delegato alle politiche abitative, Mimma Pacifici, Segretaria Generale Sunia-Cgil Calabria, Giusy Saccà, responsabile Sicet-Cisl Reggio Calabria e Carmen Russo Calveri, presidente di Confedilizia Reggio Calabria – quanto dichiarato nella nota a firma di Leotta, nella quale si sostiene che “l’Accordo depositato non consente che i locatori del Comune di Scilla possano usufruire di una cedolare secca al 10% oppure della riduzione del 30% dell’imponibile sul reddito da fabbricato” e che “I contratti cosiddetti Transitori non si possono stipulare a Scilla perché utilizzabili solo nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti mentre risulta ad oggi che il Comune di Scilla non superi le 4852 anime al 31.12.2018”.

“Le opportunità offerte – infatti – dall’Accordo Territoriale che abbiamo depositato a Scilla – sottolineano i sindacalisti – sono stabilite dalla legge”.

Riguardo alla prima contestazione, è sufficiente studiare e comprendere l’art. 9 del D.L. 28 marzo 2014 che, al comma 1, dice che “Per il quadriennio 2014-2017 l’aliquota prevista è ridotta al 10 per cento” per i contratti a canone concordato (o concertato), con appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Riduzione ancora in vigore perché l’aliquota ridotta al 10% è stata peraltro prorogata per tutto il 2019 dall’art.1, co. 16, L. 205/2017”.

In definitiva – e perché sia finalmente comprensibile per tutti – “Il comma 2-bis dell’art. 9 (del d.l. n. 47 del 2014) – spiegano Calveri, Saccà, Pacifici e Alì – estende l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento anche “ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225”. “La Regione Calabria – sottolineano i sindacalisti – ha difatti deliberato lo stato di calamità per l’intero territorio regionale, dunque anche per il comune di Scilla – e per ben due volte, nel periodo indicato dal decreto e pertanto tutti i Comuni della nostra Regione hanno la possibilità di applicare la riduzione dell’aliquota della Cedolare Secca al 10% fino al 2019 e, se non ci saranno ulteriori proroghe, l’aliquota ridotta diverrà del 15%”, ma solo dal 2020.

“La scelta fatta da Sunia-Cgil Calabria, Sicet-Cisl RC e Confedilizia Reggio Calabria, in stretto raccordo con il livello nazionale del sindacato, di stipulare accordi anche nei Comuni che non sono ad alta densità abitativa – prosegue la nota – tende proprio a permettere a tutti i cittadini di potere usufruire del massimo degli sconti fiscali, proprio come stabilito dall’art. 5 del D.M. 16 gennaio 2017”.

Quanto alla seconda contestazione all’intesa, i sindacalisti chiariscono che “L’Accordo Territoriale per la Città di Scilla, uno dei 20 borghi turistici più apprezzati d’Italia è stato sottoscritto e perfezionato dopo un lungo ed articolato lavoro di studio e di approfondimento, come prevede l’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 e del D.M. 16 gennaio 2017. Per questo troviamo singolare che nella nota a firma di Leotta si sostenga addirittura che “I contratti cosiddetti Transitori (che abbiamo previsto nell’Accordo) non si possano stipulare a Scilla perché utilizzabili solo nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”. E’ strano, infatti, che il sindacalista – che ricopre anche un incarico politico – malgrado la sua esperienza, non abbia usato maggiore accortezza e si sia avventurato, invece, in una insostenibile tesi secondo cui esisterebbe una impossibilità di disciplinare con Accordo Territoriale i contratti di locazione transitori riguardanti i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000.

Tale pretesa impossibilità è, infatti, del tutto contestata dalla stessa normativa vigente. Difatti l’art. 2, comma 9, del D.M. del 16 gennaio 2017 recita espressamente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli accordi territoriali sottoscritti nei Comuni di cui all’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successivi aggiornamenti che a quelli sottoscritti negli altri Comuni”.

“Il che è ovvio – sottolineano Sunia-Cgil Calabria, Sicet-Cisl RC e Confedilizia Reggio Calabria – dal momento che, per la normativa vigente, nei piccoli Comuni, in assenza dell’Accordo Territoriale, i cittadini non potrebbero stipulare contratti di locazione di natura transitoria.

“E’ questo uno dei motivi per cui – concludono Calveri, Saccà, Alì e Pacifici – è opportuno concludere accordi anche in questi piccoli Comuni. Il riferimento fatto dalla norma riguardo al numero di abitanti superiore a 10.000 è fatto esclusivamente in rapporto al canone applicato. Ma non bisogna confondere una cosa con l’altra”.