Milano, 17 Luglio 2020

Riconosciuta iniziativa SUNIA che ha portato negli anni passati a modifica legge 431/98.
Freno all’evasione fiscale

– Il Tribunale di Milano, con sentenza 4346/2020 pubblicata il 15 luglio, in applicazione l’art. 13 della legge 431/98, ha riconosciuto l’esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo non registrato entro il termine perentorio dei 30 gg dalla sua stipula.

‘Un importante riconoscimento del diritto dell’inquilino ad avere sicurezza e certezza nei confronti del proprio proprietario di casa con l’ulteriore possibilità di vedersi riconosciuto l’applicazione del canone di affitto secondo i valori minimi dei contratti a canale concordato e, quindi, con un significativo vantaggio economico”, spiega il responsabile dei legali del Sunia di Milano, Giuseppe Jannuzzi.

Il Tribunale si è così pronunciato a seguito del ricorso da parte di una giovane coppia di inquilini che, dopo aver firmato il contratto di affitto nel marzo del 2018 per un alloggio sito a Milano, in conseguenza dell’invio alla proprietà di una mail in cui lamentavano il cattivo stato della cucina, gli veniva dai proprietari negato la sottoscrizione del contratto, nonostante venissero regolarmente pagati i canoni di locazione. A questo punto interviene l’ufficio legale del Sunia e la proprietà registra tardivamente il contratto. Gli inquilini, tramite lo stesso ufficio legale del Sunia, a causa della tardività nella registrazione presentano un ricorso al Tribunale che, oltre ad accertare l’esistenza del contratto di abitazione dell’immobile ad uso abitativo a canone concordato riconosce la restituzione delle dovute e versate in eccesso rispetto ai valori minimi del canone di affitto così come previsto dall’accordo locale di Milano per il canale concordato.

‘Con questa sentenza viene riconosciuta l’iniziativa del Sunia che ha portato nel 2016 alla modifica dell’articolo 13, affinché i contratti di locazione fossero registrati e registrati in un termine certo. Un freno importante al sistema dell’evasione fiscale ancora fortemente presente nel settore abitativo privato’.

L’allegato:
– la sentenza