Palermo, 21 Gennaio 2016
DIFFORMITA’ NON ACCETTABILI

Questa Segreteria Regionale dopo aver preso visione del Decreto del Dirigente Generale n. 3251 del 31 Dicembre 2015 ritiene necessario segnalare alcune discordanze tra il testo del decreto e la modifica e l’integrazione delle linee guida di cui alla delibera di G.R. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/10/2014 n. 44.
Precisamente:
– All’art.1 della linea guida così come modificate si legge che “…i comuni a mezzo delle proprie strutture utilizzeranno le risorse assegnate per il pagamento dovuto al moroso incolpevole meritevole di accoglimento che ne abbia fatto richiesta a seguito di bando aperto. Sarà cura dei comuni trasmettere trimestralmente a questa amministrazione le relative quietanze di pagamento…” il decreto dirigenziale all’art.7 modifica invece del tutto la procedura di pagamento dei contributi, con il concreto rischio di ritardare i tempi dell’erogazione;
– L’art.6 della modifica delle linee guida prevede che i comuni accettate le domande in seguito al bando aperto trasmettono alla prefettura l’elenco dei soggetti. Questo significa il Comune ogni qual volta accetti una domanda possa trasmetterla alla Prefettura territorialmente competente al fine di consentire la graduazione degli sfratti, in caso contrario infatti gli sfratti potrebbero essere eseguiti rendendo vano il contributo. Al contrario il decreto dirigenziale ripropone all’art 5 il sistema delle graduatorie da trasmettere dopo la formulazione alle Prefetture, facendo intendere che occorrerà fare l bando a scadenza anziché aperto, per poi formulare la graduatoria.

A nostro avviso in questo modo si vanifica del tutto la celerità necessaria per garantire la corretta applicazione della misura di contrasto degli sfratti per morosità incolpevole. – Nella modifica delle linee guida all’ art. 4 è chiaramente detto che il contributo è concedibile nella misura massima di 12 mensilità non pagate. Al contrario nel decreto dirigenziale all’art 4 si parla di 6 mensilità non pagate. E’ evidente che le difformità tra i due testi non sono accettabili anche perché riteniamo che i comuni avranno difficoltà interpretative tali da rendere ancora più farraginoso e inefficiente l’iter di applicazione di una misura che al contrario dovrebbe basarsi su criteri chiari e su iter procedurali celeri.